AssoAmbiente

Circolari

025/2014/PE

Sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.”.

Il decreto disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali é presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, o che percepiscono incentivi la cui erogazione é di competenza del GSE. I controlli sono effettuati e disposti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate, e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

I controlli  non comprendono sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili; in particolare, non costituisce oggetto dei presenti controlli il rilevamento dei livelli di emissioni di qualsiasi natura prodotte dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di monitoraggio delle emissioniInoltre ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'eventuale necessità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati negli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.

L'attività  di controllo é svolta sulla base di una programmazione a cura del GSE:

  • la programmazione dei controlli documentali senza sopralluogo é effettuata  su  base annuale e triennale;
  • la programmazione dei controlli con sopralluogo é effettuata su base  triennale

Il GSE può sottoscrivere protocolli di intesa con i soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze. I protocolli possono essere stipulati con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, in particolare, per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti negli impianti alimentati a biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.

Qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1 al decreto, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate.

Nel rimandare al testo del decreto, che riportiamo in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 14.02.2014
Documenti allegati

Recenti

22 Aprile 2020
117/2020/CS
Rapporti ISPRA 2020 sulle emissioni di gas serra dal 1990 al 2018
Leggi di +
17 Aprile 2020
081/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
17 Aprile 2020
116/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
16 Aprile 2020
080/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
16 Aprile 2020
115/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL