Informiamo che sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto 3 febbraio 2014 recante “Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi".
In relazione alla necessità, emersa a livello europeo, di armonizzazione le varie norme nazionali relative all'autorizzazione dei prodotti disperdenti, il provvedimento in esame interviene sull’allegato 5 («Metodologie analitiche e criteri di accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale»), paragrafo 6 («Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale») del decreto 25 febbraio 2011 sopprimendo il comma 5 che stabilisce, per il parametro stabilità, i valori percentuali che determinano l'accettabilità dei prodotti.
Pertanto il paragrafo 6 dell'Allegato 5 al decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 e' così modificato:
«6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale
Nel rimandare ai contenuti del decreto in parola, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, inviamo cordiali saluti.