Sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”.
Il Comunicato riporta che “ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell' art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012 […] per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e' pari allo 0,25 per cento”.
Si dimezza pertanto, rispetto all’ultimo semestre 2013, il tasso di riferimento da adottare nel caso si realizzino i presupposti per l'applicazione della "mora legale" sui pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dal D.Lgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con il recepimento della direttiva 2012/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In merito al recepimento della direttiva europea ricordiamo la differenziazione tra gli interessi moratori - che possono essere fissati anche ad un tasso "libero", ovvero concordato tra i soggetti della transazione - e gli interessi legali di mora, ovvero quelli che scattano ope legis, a un tasso pari a quello di riferimento, di cui alla presente comunicazione, maggiorato di otto punti percentuali.
Cordiali saluti