AssoAmbiente

Circolari

040/2014/PE

Sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”.

Il Comunicato riporta che ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell' art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012 […] per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e' pari allo 0,25 per cento”.

Si dimezza pertanto, rispetto all’ultimo semestre 2013, il tasso di riferimento da adottare nel caso si realizzino i presupposti per l'applicazione della "mora legale" sui pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dal D.Lgs 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con il recepimento della direttiva 2012/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In merito al recepimento della direttiva europea ricordiamo la differenziazione tra gli interessi moratori - che possono essere fissati anche ad un tasso "libero", ovvero concordato tra i soggetti della transazione - e gli interessi legali di mora, ovvero quelli che scattano ope legis, a un tasso pari a quello di riferimento, di cui alla presente comunicazione, maggiorato di otto punti percentuali.

Cordiali saluti

» 05.03.2014

Recenti

17 Febbraio 2022
063/2022/CS
Regolamento 2017/853 sul mercurio – avvio consultazione Commissione europea
Leggi di +
16 Febbraio 2022
062/2022/NA
MITE – Attribuzione codice EER al ciabattato derivante da lavorazione PFU
Leggi di +
16 Febbraio 2022
061/2022/TO
Infortuni sul lavoro - Responsabilità 231 anche se il risparmio di spesa non era cercato
Leggi di +
16 Febbraio 2022
044/2022/NA
UNIRIGOM MITE – Attribuzione codice EER al ciabattato derivante da lavorazione PFU
Leggi di +
16 Febbraio 2022
043/2022/LE
Tar Lazio – Sentenza AIA e garanzie fideiussorie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL