AssoAmbiente

Circolari

042/2014/PE

Sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014 è stato pubblicato il Provvedimento 13 febbraio 2014 dell’AVCP recante Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Il D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), all’art. 6, comma 7, include tra i compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche quello di esprimere parere non vincolante, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, relativamente a questioni sollevate dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Il Regolamento in parola disciplina il procedimento per la soluzione di tale controversie e a riguardo precisa, tra l’altroquali possano essere i soggetti richiedenti, le istanze ammissibili, le modalità di presentazione ed i contenuti dell’istanza, il possibile avvio di audizioni delle parti interessate ed il formato delle comunicazioni.

In particolare, possono presentare istanza di parere:

  • la stazione appaltante;
  • l’operatore economico (l'ammissibilità' dell'istanza e' però subordinata alla circostanza che il richiedente abbia partecipato alla procedura di scelta del contrante ad eccezione elle istanze che abbiano ad oggetto clausole ostative alla partecipazione);
  • i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

Non sono ammissibili le istanze presentate su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 163/2006 e smi e le istanze che non sono correttamente compilate e/o sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

A riguardo, l’istanza deve contenere corretta intestazioneIstanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006»), indicazioni del soggetto richiedente, oggetto della gara, l’importo a base d’asta, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine la questione sottoposta all'Autorità ed eventuali soggetti contro interessati.

Nel rimandare al Provvedimento in parola, riportato in allegato alla presente, per ulteriori informazioni, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

» 10.03.2014
Documenti allegati

Recenti

09 Ottobre 2025
2025/357/SA-LAV/MI
Rinnovo CCNL servizi Ambientali 18 maggio 2022 – Audizione presso la Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Leggi di +
08 Ottobre 2025
2025/356/SAEC-NOT/LE
Approvata conversione in legge del DL 116/2025 e nuovo WEBINAR Assoambiente 24.10.2025
Leggi di +
08 Ottobre 2025
2025/355/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Chiarimento dell’Albo Gestori Ambientali su FAQ geolocalizzazione
Leggi di +
07 Ottobre 2025
2025/354/SAEC-SUO/PE
Sentenza Consiglio di Stato n. 7565/2025 – competenza ente provinciale per l’individuazione del responsabile inquinamento siti
Leggi di +
06 Ottobre 2025
2025/353/SAEC-EUR/CS
Restrizione REACH per Pfas in schiume antincendio
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL