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Circolari

043/2014/PE

Sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, entrato in vigore il 6 marzo u.s..

Per quanto di interesse del settore, segnaliamo che il provvedimento interviene anche in materia di TARI e TASI, apportando importanti modifiche alla Legge 147/2013 (“Legge Stabilità 2014”, v. circolare associativa n. 8/2014), sulle difficoltà finanziarie per gli enti locali e suRoma Capitale.

In particolare, per quanto riguarda la tariffa rifiuti (TARI), il provvedimento dispone - superando l'interpretazione ufficiale resa recentemente dal MATTM (v. circolare associativa n. 27/2014) - che la stessa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il provvedimento infatti sopprime l’ultimo periodo del comma 649, art. 1 della Legge Stabilità 2014 (“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero).

In base alle nuove disposizioni, il versamento della TARI e della TARIP é effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/97 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con successivo decreto del MEF saranno stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

In relazione alla modifica apportata al comma 691 della Legge Stabilità 2014 i comuni potranno inoltre affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e TARIP ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES.

Il provvedimento proroga di ulteriori dodici mesi il termine riportato all’art. 3, comma 29 della Legge 244/2007 e pertanto dal 2015 le amministrazioni pubbliche (incluse tutte le aziende ed amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

Nel rimandare al testo del decreto, che riportiamo in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 10.03.2014
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