AssoAmbiente

Circolari

065/2014/NE

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazione in materia (v. circolari n. 37/2014, n. 45/2014 e n. 53/2014) per informarVi che nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2014 (S.O. n. 30/L), è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 marzo 204 n. 49 recante Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, vigore a partire dal 12 aprile 2014.

Il Decreto va a potenziare gli obiettivi già previsti nella precedente Direttiva RAEE (Dir 2002/96/CE recepita in ambito nazionale con il D.Lgs 151/2005, sostituito dal Decreto in esame): la prevenzione o la riduzione degli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE, l'incremento dei livelli di raccolta e di recupero, la crescita del riutilizzo e il rafforzamento delle misure di controllo, in particolare per quanto riguarda le spedizioni di RAEE all’estero.Viene inoltre previsto che potranno partecipare ai Sistemi collettivi, oltre aiproduttori, previo accordo con gli stessi, i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e irecuperatori.

Al fine di ottenere tali risultati nel provvedimento viene prevista l’estensione del campo di applicazione, nonché l’innalzamento del tasso di raccolta e degli obiettivi di riutilizzo, recupero e riciclaggio. Rimandiamo all’allegata nota, predisposta da FISE UNIRE, per un sintetico approfondimento sulle principali novità introdotte dal Decreto (v. allegato I).

Tra le criticità riscontrate nel disposto normativo segnaliamo in particolare quelle relativa alla assenza di un sistema di accreditamento unico ed obbligatorio: nel Decreto si prefigura infatti un sistema in cui tutti i soggetti muniti di autorizzazione al trattamento possono ricevere RAEE previa semplice iscrizione in un apposito elenco del Centro di coordinamento. In questo contesto, è evidente che il rischio che si profila è che i RAEE di maggior valore vengano venduti sul mercato, fuori dal circuito “ufficiale” dei Consorzi, avendo riguardo esclusivamente al ricavo che se ne può ottenere, piuttosto che alla qualità del trattamento a cui sono destinati, in Italia o all’estero, ed al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio.

Su questo, come su altri profili di criticità, l'Associazione si è attivamente adoperata in tutte le fasi del processo di recepimento della Direttiva, insieme ad altre componenti della filiera. Sulla base della propria posizione consolidata, l’Associazione ha condiviso e predisposto con Confindustria una nota che è stata veicolata ai diversi rappresentanti istituzionali; ha inoltre partecipato ad alcuni incontri sul recepimento svoltisi presso il MATTM ed ha fornito il proprio contributo nell’ambito delle audizioni svolte, sul tema, presso la Commissione Ambiente di Camera e Senato. Ma nonostante le raccomandazioni e le richieste associative, il MATTM ha ritenuto, nel testo finale, di rinviare ad un successivo decreto (che verrà emanato una volta completate le norme di qualità per il trattamento europee) la definizione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento ulteriori, che dovranno essere dimostrati dagli impianti, in aggiunta a quelli già previsti nel Decreto in esame, e delle relative modalità di verifica.

Nel rimandare al decreto in esame, in allegato alla presente (v. allegato II), per ogni ulteriore informazioni, porgiamo cordiali saluti.

» 01.04.2014
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