Informiamo che sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 è stato pubblicato il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” che apporta modifiche alle parti II, IV e V del D.Lgs 152/06 ed entrerà in vigore il prossimo 11 aprile. Ricordiamo che la direttiva 2010/75/UE integra e rivede la direttiva2008/1/CE (direttiva IPPC) e sei altre direttive, tra cui la direttiva 2000/76/CE (direttiva sull’incenerimento e concenerimento).
L’Associazione ha seguito fin dall’inizio l’iter di recepimento della Direttiva ed è intervenuta nelle diverse fasi di definizione del provvedimento, sia tramite Confindustria, sia direttamente attraverso contatti con i Ministeri (Ambiente e Sviluppo Economico), sia con i rappresentanti delle Regioni, riuscendo ad intervenire nella formulazione di alcuni disposti che sarebbero risultati particolarmente gravosi per le imprese. Permangono comunque alcune disposizioni che presentano profili di criticità e che necessiteranno di specifici approfondimenti ed interventi in materia.
Il testo introduce diversi elementi innovativi e nuovi adempimenti per le imprese, in particolare si segnala che:
- viene effettuata la sostituzione della definizione di impianto con quella di installazione (art. 1, comma 1 del D.Lgs. 46/14 che riporta modifiche all’art. 5, comma 1 lettera i-quater, i-quinquies e i-sexies del D.Lgs. 152/2006);
- è stato rivisto il concetto di validità dell’autorizzazione e superato il periodo di 5 anni (generalmente) previsto: il provvedimento prevede il “riesame” che avverrà obbligatoriamente entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions del settore o dopo 10 anni dalla prima AIA o dall’ultimo rinnovo (art. 7, comma 7 del D.Lgs. 46/14 che sostituisce l’art 29-octies del D.Lgs. 152/06);
- sono state previste alcune disposizioni per il coordinamento con la procedura di bonifica laddove applicabile;
- sono state modificate alcune disposizioni sanzionatorie, inserite nelle fasi di prima stesura del testo che avrebbero imposto oneri ingiustificati alle imprese (art. 7 comma 13);
- vengono introdotte alcune norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti, attraverso l’introduzione, all’interno della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi, di un nuovo Titolo III bis “Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti”(art. 15 comma 1).In tale ambito, in particolare:
- vengono modificati alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e smi anche (art. 26 del D.Lgs. 46/14 che modifica D.Lgs. 152/06):
- viene introdotto l’Allegato XII bis alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e smi “Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis” relativo all’autorizzazione integrata ambientale (art. 26 del D.Lgs. 46/14 che modifica l’art. 29-sexies, punto 9-bis del D.Lgs. 152/06).
In allegato una prima nota di sintesi delle principali novità introdotte dal provvedimento in parola e, nel rinviare al testo del Decreto 46/2014, sempre in allegato alla presente, per i necessari approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.