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071/2014/PE

Si informa che sulla G. U. n. 75 del 31 marzo 2014 è stato pubblicato il Comunicato dell’AVCP recante Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12”, con il quale il Presidente della stessa, ha fornito una serie di precisazioni al fine di assicurare la piena conformità della disciplina nazionale in materia di avvalimento alle conclusioni rassegnate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 ottobre 2013, C-94/2012.

In via preliminare, si ricorda che con tale pronuncia la Corte di Giustizia ha dichiarato l’incompatibilità della previsione nazionale in tema di avvalimento plurimo (articolo 49, comma 6, del codice dei contratti pubblici) con le disposizioni Direttiva 2004/18/CEE. In virtù della richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici, infatti, è fatto divieto agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese. L'esito del ragionamento condotto dalla Corte è dunque quello di ritenere chela direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto”.

A riguardo, il Presidente dell’AVCP ha ritenuto di procedere all’elaborazione del comunicato in oggetto al fine di eliminare incertezze interpretative e, conseguentemente, scongiurare l’avvio di numerose azioni in sede contenziosa.

A tal proposito, è stato ribadito preliminarmente che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, è incompatibile con le disposizioni UE una disposizione nazionale, come quella dell'art. 49, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese. Più nello specifico, è stato precisato che:

[…]

3) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea e' ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;

4) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un'ipotesi del genere l'amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;

5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual e' il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda  cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara.  

Nel rinviare alla lettura integrale del Comunicato in oggetto, in allegato alla presente, si rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

» 09.04.2014
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