AssoAmbiente

Circolari

078/2014LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (v. circolare associativa n.39/2014) per informare che sul sito www.sistri.it è stato pubblicato il Decreto 24 aprile 2014 del MATTM (in via di pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale) che prevede alcune modifiche sulla disciplina SISTRI.

Tra i principali aspetti di interesse per le imprese del settore segnaliamo:

-       l’esclusione di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti, fino ad oggi obbligati ad essere iscritti e ad utilizzare il sistema;in sostanza il decreto esclude dall’obbligo di iscrizione al SISTRI quegli enti e quelle imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da scavo, costruzione e demolizione, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie che hanno fino a 10 dipendenti (per tali soggetti restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/06 e smi) mentre restano soggetti al Sistri, indipendentemente dal numero dei dipendenti, anche quegli enti e quelle imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

-       un nuovo termine per il versamento degli oneri contributivi, che per l’anno in corso, viene fissato al 30 giugno prossimo; sull’argomento specifico l’articolo 4 stabilisce altresì che: Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento, esclusivamente tramite l’accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI  in area autenticata”;

 

-       nuove indicazioni circa l’attività intermodale e l’interoperabilità. Il decreto prevede che ildeposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari etc., effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di 30 giorni e che gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico da altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro. I rifiuti devono essere presi in. carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta e se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi deve provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la loro corretta gestione. Tale presa in carico dei rifiuti e la comunicazione di cui sopra escludono, per i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della procedura, la responsabilità. per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato. Per quanto riguarda l’interoperabilità il decreto prevede che entro 45 giorni dall’entrata in vigore dello stesso la società concessionaria (Selex) trasmetta al MATTM uno “schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l’interoperabilità dei software gestionali e per l’accreditamento dell’interfaccia con il Sistri” su cui il Ministero dovrà esprimersi nei successivi 45 giorni una volta acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Lo schema di linee guida verrà poi sottoposto al Tavolo di monitoraggio (di cui anche l’Associazione fa parte) prima che le stesse vengano pubblicate sul sito ufficiale Sistri e ad esse subentri l’obbligo di conformarsi da parte delle aziende di produzione e commercializzazione dei software.

-      nuove disposizioni operative per i rifiuti della Regione Campaniaed in particolare (art. 5):

  • il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, salvo diversa disposizione da parte del Comune,compila e firma la scheda SISTRI - Area Movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore (Comune) per il quale in sistema genera, all’esito della consegna del rifiuto, la registrazione di carico e scarico nel suo registro cronologico;
  • al rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina Sistri sono tenuti anche gli impianti di trattamento di rifiuti urbani nella Regione Campania (art. 1, comma 1 lett. d));
  • qualora l’impianto finale non sia ubicato nella Regione Campania, il gestore, che per espressa volontà del legislatore non è obbligato al SISTRI, deve però controfirmare la scheda movimentazione all’atto dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto. Concluse le operazioni il SISTRI genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area registro cronologico del Comune;
  • vi è la possibilità anche per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani nel territorio della regione Campania di richiedere ulteriori dispositivi aggiuntivi associati alla sede legale e utilizzabili nelle varie unità locali in cui vengono svolte le operazioni di trasporto (previo pagamento del contributo per ogni dispositivo aggiuntivo richiesto, così come previsto dall’Allegato IA al DM 52/11 e smi);

-      l’obbligo di utilizzo dei canali esclusivamente telematici per tutte le comunicazioni al SISTRI (articolo 6 comma 2: Decorsi quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI”).

Il decreto in oggetto dispone altresì che gli approfondimenti del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione sono finalizzati a valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, lacompilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.

Nel rimandare ai contenuti del decreto, disponibile sul sito www.sistri.it, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 28.04.2014

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