AssoAmbiente

Circolari

085/2014/PE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione associativa (v. circolare n. 70 del 9 aprile 2014) per informare che la Commissione europea ha recentemente adottato le Linee Guida relative alla relazione di riferimento di cui all’art. 22, comma 2 della Direttiva 2010/75/UE. Questa disposizione è stata recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs 46/2014, che introduce la lettera v-bis) all’art. 5, comma 1 del Dlgs 152/2006.

A riguardo, la Direttiva dispone che, qualora un’attività coinvolga l’uso, la produzione o lo scarico di rilevanti sostanze pericolose e qualora possa verificarsi una contaminazione del suolo e della falda, l’operatore deve presentare, prima di avviare l’attività o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione, una relazione di riferimento con informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee rispetto all’eventuale presenza  di sostanze pericolose. Alla cessazione definitiva dell’attività, l’operatore dovrà raffrontare lo stato del suolo e della falda con quello “fotografato” dalla relazione di riferimento.

Pertanto, la relazione di riferimento contiene le informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito interessato dall'installazione consentendo, al momento della cessazione definitiva delle attività, di raffrontare lo stato di contaminazione e valutare gli eventuali obblighi di ripristino.

Le Linee Guida chiariscono i criteri da seguire per determinare se una relazione di riferimento  debba o meno essere redatta e illustrano le modalità di elaborazione del documento. Sebbene la procedura sia divisa in otto fasi specifiche, dalle stesse Linee Guida si evince chiaramente che non è possibile escludere a priori una determinata attività soggetta all’AIA dall’obbligo di elaborare una relazione di riferimento poiché, sebbene si parli di “sostanze pericolose”, i criteri di pericolosità  individuati dal Regolamento CLP- 1272/2008 (cui si fa riferimento) sono molto generali (pericoli  fisici,  per  la  salute o per l’ambiente, cosi come descritti nell’allegato I parti da 2 a 5 del CLP).

Le prime tre fasi della procedura riguardano proprio gli step da seguire per determinare la necessità o meno di effettuare la relazione di riferimento. Ove appaia chiaramente che le sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione non possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee allora non sarà necessario elaborare una relazione di riferimento. Tuttavia, sebbene questo è anche legato alla tipologia e alle quantità di sostanze pericolose coinvolte, nonché alle misure attuate per impedire la contaminazione del suolo o della falda, ogni operatore soggetto alla disciplina dovrà dimostrare con dati e informazioni e mettere per iscritto la conclusione che ha portato a non dover effettuare una completa relazione di riferimento. Ciò significa quindi che, sulla base delle linee guida, tutti saranno tenuti ad adempiere almeno alle prime tre fasi della procedura.

Nel corso dell’incontro tenutosi oggi presso Confindustria, a cui ha partecipato anche FISE Assoambiente, sono intervenuti alcuni rappresentanti del MATTM che ci hanno informato in merito alla predisposizione in corso di un provvedimento nazionale che, sulla base delle Linee Guida della Commissione, fornirà ulteriori chiarimenti sulla caratterizzazione per la relazione di riferimento. Al momento la bozza di provvedimento è stata sottoposta al vaglio delle Regioni e successivamente dovrebbe essere avviato confronto anche con il sistema industriale.

Per ogni ulteriore approfondimento rimandiamo al documento della Commissione, disponibile al sito: http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ied/implementation.htm

Nel far riserva di comunicare ogni sviluppo sulla materia, inviamo cordiali saluti.

» 14.05.2014

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