AssoAmbiente

Circolari

138/2014/PE

Facciamo seguito ala precedenti comunicazioni associative in materia di SIN (v. circolare n. 131/2014) per informare che sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto 7 agosto 2014 del MiSE recante Attuazione dell'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo all'istituzione di un credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale”.

Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14 del D.L. n. 145/2013 (convertito con Legge n. 9/2014), le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis del D.Lgs n. 152/06 e smi, relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

Le imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, di cui il decreto ne precisa le caratteristiche, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 252-bis del D.Lgs n. 152/06 e smi. possono beneficiare delle agevolazioni  nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 14, del D.L. n. 145/2013 e secondo quanto previsto all'art. 5 del decreto in parola. Ciascun accordo di programma indica l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dall'accordo di programma stesso.

Le risorse stanziate per la concessione delle richiamate agevolazioni sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi. Viene comunque precisato che “l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e' subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie […] sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate e denominata "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", che sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui all'art. 6”.

Nel rinviare al decreto in esame, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 09.10.2014
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