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Circolari

140/2014/PE

Sulla G.U. n. 223 del 25 settembre 2014 è stata pubblicata la determina n. 2 del 2 settembre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.) recante Applicazione dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Alla luce dell'evoluzione normativa in materia, l’A.N.A. è intervenuta, con la presente determina, a chiarire alcuni profili di criticità in ordine all'applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti) con l'art. 78 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento appalti), derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs 159/2011 (Codice antimafia).

In relazione alle motivazioni riportate nel provvedimento in esame, l’A.N.A. chiarisce che:

  1. la verifica circa l'assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti - richiamato dall'art. 78 del Regolamento appalti ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione - deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell'art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell'affidabilità' morale dell'impresa che intende ottenere l'attestato di qualificazione;
  2. ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti con l'art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lettera b) in relazione al rilascio dell'attestato di qualificazione, opera - non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del divieto stesso durante il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
  3. é possibile procedere all'emissione dell'attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del Codice antimafia.

Nel rimandare al testo della delibera in parola, disponibile al sito web dell’A.N.A. (http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/Det.n.2.2014.pdf), per ogni ulteriore approfondimento, porgiamo cordiali saluti.

» 10.10.2014

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