Informiamo che il Tar Lazio, con la Sentenza 10 ottobre 2014, n. 10263, ha respinto il ricorso di COREPLA avverso il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2013, che ha approvato lo schema di statuto-tipo cui i Consorzi, costituiti per la gestione degli imballaggi, devono adeguare i propri statuti.
Tra le principali motivazioni del rigetto del ricorso il Tribunale mette in evidenza che i Consorzi, pur avendo per espressa previsione legislativa (art. 223, comma 2, D.lgs. 152/2006) personalità giuridica di diritto privato, perseguono “funzioni di interesse generale per l’intera collettività ed hanno quindi rilievo pubblicistico nel campo ambientale”. Pertanto, il citato art. 223 del TUA ne ha correttamente limitato l’autonomia statutaria prescrivendo la conformità degli statuti ad uno schema-tipo.
Rileva inoltre il TAR che la possibilità di partecipazione al CdA del Consorzio di utilizzatori e recuperatori/riciclatori non inficia il ruolo prioritario dei produttori che (considerati unitamente ai trasformatori) hanno comunque una maggioranza relativa, ma è espressione di quel principio di "responsabilità condivisa" che impone la partecipazione di tutti gli attori della filiera al fine di garantire che l’impatto ambientale degli imballaggi e ei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo. Inoltre i Giudici amministrativi hanno sottolineato che la partecipazione dei recuperatori/riciclatori in CdA è “facoltativa ed eventuale”, con ciò riferendosi alla volontà degli stessi di partecipare o meno (ma ove decidano di partecipare devono essere in numero pari ai produttori).
Per maggiori approfondimenti sui profili di illegittimità sollevati da COREPLA e sui relativi motivi di rigetto degli stessi si rinvia al testo integrale della Sentenza riportato in allegato.
Cordiali saluti.