AssoAmbiente

Circolari

182/2014/LE

Come già riportato nelle precedenti comunicazioni associative in materia, la Direttiva sulle Emissioni Industriali (Dir. 2010/75/CE), recepita in ambito nazionale con il D.Lgs 46/2014 (v. circolare n. 70/2014), introduce diversi elementi innovativi e nuovi adempimenti per le imprese, soprattutto in materia di autorizzazione integrata ambientale - AIA.

In attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs 46/2014, il MATTM ha provveduto nei mesi scorsi a pubblicare alcune prime linee di indirizzo sulle modalità applicative della disposizioni riportate nella nuova disciplina A.I.A. (v. circolare n. 152/2014) e il DM n. 272/2014 sulla relazione di riferimento (v. circolare n. 163/2014), prevista dalla direttiva europea. Su quest’ultimo provvedimento, in particolare, si sta svolgendo un’intensa fase di confronto tra Ministero, Confindustria ed Associazioni, tra cui Assoambiente, finalizzata a valutare gli ulteriori provvedimenti attuativi ed a chiarire i profili applicativi della norma in parola.

In allegato alla presente riportiamo una sintetica nota in cui sono riportati i principali aspetti problematici e le possibili soluzioni che il MATTM dovrebbe fornire nella prossima circolare interpretativa per quanto riguarda l’applicazione del D.M. 272/2014 (v. Allegato).

L’Associazione ha ribadito, in materia, la necessità di intervenire con chiarimenti in particolare su:

  • la tempistica di presentazione della verifica di esclusione e della Relazione di riferimento per gli impianti di competenza regionale (cfr. “Tempistica per la presentazione della relazione di riferimento” nella nota allegata);
  • la distinzione tra sostanze pericolose e la gestione dei rifiuti pericolosi (cfr. “Campo di applicazione” nella nota allegata);
  • la decorrenza dei termini per la presentazione della Relazione di riferimento e per la verifica di eventuali esclusioni relative alla presentazione della stessa (cfr. “Decorrenza tempistiche per la presentazione della relazione di riferimento” nella nota allegata).
  • l’esclusione degli autodemolitori dal regime AIA (per quelli che non svolgono anche attività di frantumazione).

Nel rimandare a prossime comunicazioni sugli ulteriori sviluppi in materia, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 23.12.2014
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