AssoAmbiente

Circolari

008/2015

Si fa seguito alla circolare n. 179/014 del 22 dicembre scorso, con la quale è stato trasmesso l’Accordo nazionale sottoscritto in pari data con le Segreterie nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, per fornire le relative istruzioni applicative.

Preme innanzitutto tornare sull’apertura del negoziato che ha visto la stipulazione di un accordo di natura economica che dei 36 mesi del triennio di vigenza contrattuale ne copre 21: 12 a totale saldo di ogni e qualsiasi spettanza per l’anno 2014 e 9 a titolo di acconto per l’anno  2015, salvo conguaglio in sede di futuro accordo di rinnovo.

In entrambi i casi, i compensi erogati non producono effetti retributivi indotti.

La particolarità della scelta operata dalle parti trova le sue motivazioni nella Premessa dell’Accordo, volutamente ampia, a testimonianza delle circostanze nelle quali l’Accordo è maturato, dell’attenzione al periodo trascorso, della condivisa necessità di caratterizzare il rinnovo contrattuale con l’individuazione di soluzioni economiche e normative capaci di accrescere il grado di competitività del contratto nazionale nel mercato e il suo ruolo di regolatore nella partecipazione alle gare e ai cambi di appalto, nonché di assicurare ai committenti pubblici la garanzia di adeguati e costanti livelli di qualità ed economicità dei servizi forniti.

A questo impegnativo obiettivo le parti si dedicheranno a partire dal prossimo 30 gennaio, secondo il primo calendario di trattativa concordato.

*   *   *

A)   COMPENSO FORFETTARIO LORDO “UNA TANTUM” 2014

1.     Aventi titolo

Sono i lavoratori dipendentianche in prova – a tempo indeterminato (compresi gli “apprendisti”) e determinato (compresi i lavoratori “somministrati”, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del vigente ccnl), in forza alla data del 22 dicembre 2014: tutti coloro che, nell’anno 2014, hanno risolto il rapporto di lavoro con l’azienda prima di tale data non rientrano tra gli aventi titolo.

Sono esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita.

2.     Periodo lavorativo utile e entita’ del compenso forfettario “una tantum”

Il periodo lavorativo utile ai fini della determinazione del compenso è quello compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2014.

Atteso che – ai sensi del comma 2 – il rateo minimo del compenso in parola è mensile, occorrerà che il lavoratore sia in forza almeno per 15 giorni nel periodo considerato.

In particolare:

-       con riguardo a un lavoratore, a tempo pieno, inquadrato nel livello 3A, l’intera misura del compenso (€ 150,00) spetta a condizione che sia stato in forza almeno dal 17 maggio al 22 dicembre 2014;

-       avrà diritto a un rateo mensile del compenso in parola il lavoratore che, in forza al 22 dicembre, sia stato assunto il 17 dicembre e abbia maturato 15 giorni di servizio al 31 dicembre 2014: chi sia stato assunto dal 18 dicembre in poi non ne ha diritto.

3.     Oneri e modalita’ della corresponsione

Il comma 3 della rubrica ripropone la soluzione già individuata nell’ultimo accordo di rinnovo.

Analogamente, il comma 5 offre nuovamente alle parti aziendali di poter stabilire con accordo una modalità di corresponsione – in tutto o in parte – alternativa o sostitutiva rispetto a quella indicata dal presente Accordo: la disposizione consente quindi di definire soluzioni che – fermi restando gli importi complessivi – possano meglio rispondere,  come già avvenuto, alle esigenze e/o alle consuetudini delle singole realtà aziendali (ticket restaurant, ticket compliments, ecc.).

 

B)   COMPENSO FORFETTARIO TRANSITORIO (CFT) 2015

1.     Aventi titolo

Sono i lavoratori dipendenti – anche in prova – a tempo indeterminato (compresi gli “apprendisti”) e determinato (compresi lavoratori “somministrati”, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del vigente ccnl), in forza in uno o più mesi del periodo gennaio / settembre 2015.

Sono esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita.

2.     Corresponsione del cft

Il compenso spetta ai lavoratori aventi titolo in forza nel singolo mese del periodo in parola.

3.     Utilita’ ai vari fini contrattuali

Come stabilito dal comma 3, il compenso in parola non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale.

In particolare, tale compenso non dispiega alcun effetto sui trattamenti per lavoro straordinario, festivo, notturno, a motivo del fatto che le relative maggiorazioni fanno tassativo riferimento alla retribuzione individuale, che non può comprendere compensi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 27, comma 3, del vigente ccnl.

Ciò posto, per l’obbligazione reciproca che lega prestazione e retribuzione, è nostro avviso che qualsiasi assenza dal lavoro che determini la non corresponsione della retribuzione in tutto o in parte (aspettativa, permesso, assenza variamente motivata) comporta una corrispondente riduzione della misura dell’indennità integrativa in parola, in ragione di quota giornaliera o di quota oraria a seconda dei casi effettivamente verificatisi.

In tale premessa, secondo questa Associazione tale criterio va osservato anche in occasione di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, non essendo applicabile quello del computo del rateo mensile (come nel caso delle ferie e mensilità supplementari) in quanto non previsto.

4.     Corresponsione del cft dopo settembre 2015

Nel mese di maggio 2015, le parti valuteranno se la corresponsione debba o meno proseguire dopo il mese di settembre 2015.

*   *   *

Con l’occasione, si comunica che le Tabelle del costo del lavoro – trasmesse, per conoscenza, al Ministero del Lavoro, il 23 dicembre 2014 – sono state condivise senza alcuna modifica da parte delle Segreterie sindacali nazionali stipulanti, nella settimana appena conclusasi.

Sono già in corso i consueti contatti di lavoro con il Ministero per accelerare quanto più possibile la conclusione della procedura approvativa.

Sarà nostra cura dare notizia dell’avvenuta formalizzazione delle Tabelle da parte ministeriale, appena in grado.

 

Cordiali saluti.

» 12.01.2015

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