AssoAmbiente

Circolari

062/2015/TO

Facciamo seguito alle precedenti circolari predisposte da FISE e FISE Assoambiente in materia di split payment, per informare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato, lo scorso 13 aprile, la circolare n. 15/E/2015 con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo ed agli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell’applicazione del meccanismo in esame.

Come noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), a cui è seguita l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (successivamente modificato con DM del 20 febbraio 2015).

Seguendo i primi chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione della disposizione in oggetto (circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, in ordine al profilo soggettivo, e circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, ai paragrafi 8.5, 8.6 e 8.7.) la circolare n. 15/E/2015 ha affrontato la materia dello split payment in maniera approfondita, ricordando anche che un simile strumento, ancorché problematico nella prima fase per gli enti interessati, possa generare un sensibile recupero di evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare gli argomenti trattati riguardano:

1.         Ambito soggettivo di applicazione;
            1.1   Soggetti esclusi;
            1.2   Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
2.         Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti;
3.         Adempimenti dei soggetti passivi fornitori;
4.         Esigibilità dell’imposta;
5.         Adempimenti delle PA soggetti passivi;
6.         Adempimenti delle PA non soggetti passivi;
7.         Regolarizzazione e note di variazione;
8.         Verifiche telematiche dei pagamenti;
9.         Intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo;
10.      Creditore pignoratizio e debitore pignorato;
11.      Rimborsi;
12.      Efficacia temporale;
13.      Sanzioni.

Nel rinviare al provvedimento in parola, allegato alla presente, per gli approfondimenti di merito, restiamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 14.04.2015
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