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077/2015/TO

Informiamo che nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2015 è stata pubblicata la determinazione n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici.

L’atto modifica la determinazione dell’Autorità n. 3 del 23 aprile 2014 al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano. Con la determina del 2014, infatti, l’ANAC aveva affrontato il tema delle novità introdotte dall’art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale” del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale introducendo l’art. 186 bis alla Legge fallimentare aveva anche modificato l’art. 38, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, con effetti in merito alla mancata decadenza automatica per le imprese in crisi che presentano domanda di concordato preventivo “con continuità aziendale”; in questi casi, si leggeva, spetta al commissario giudiziale, quando è nominato, il compito di decidere sulla partecipazione dell'impresa a procedure di gara.

Da tale lettura l’Autorità desumeva che vi fosse la decadenza automatica della qualificazione per le imprese che avessero presentano domanda di concordato in bianco.

Oggi, con la determina n. 5, viene fatta chiarezza e si riconosce che anche la domanda di concordato “in bianco” può essere accompagnata dalla riserva espressa di produrre successivamente un piano per far proseguire l'attività d'impresa. In questi casi, prevedere la decadenza automatica dell'attestazione SOA, che rappresenta la condizione indispensabile per la partecipazione alle gare d'appalto se il valore supera i 150.000 €, creerebbe una disparità che andrebbe a colpire la possibilità stessa per l'impresa di continuare a lavorare.

In breve, quindi, le imprese che chiedono il concordato “in bianco” non perdono la qualificazione SOA fino alla presentazione del piano di continuità aziendale, e di conseguenza possono partecipare alle gare d'appalto o proseguire nei contratti in corso di esecuzione.

Nel rimandare alla determina 5/2015, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 30.04.2015
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