AssoAmbiente

Circolari

096/2015/LE

Informiamo che il Comitato dell’Albo con la circolare n. 437 del 29 maggio 2015, in allegato alla presente, ha chiarito che l’impresa che intende trasportare ai centri di raccolta (disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008) i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, è sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.

Al riguardo il Comitato ha, infatti, rilevato che l'articolo 212, comma 8, del Testo Unico Ambientale, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis (“Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti  pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) di cui al D.M.120/2014.

Cordiali saluti.

» 04.06.2015
Documenti allegati

Recenti

26 Luglio 2019
188/2019/LE
ALBO GESTORI AMBIENTALI – circolari n. 7/19 e n. 8/19 su disponibilità temporanea veicoli
Leggi di +
26 Luglio 2019
187/2019/CS
Calcolo del fabbisogno di incenerimento nell’economia circolare
Leggi di +
26 Luglio 2019
100/2019/CS
Calcolo del fabbisogno di incenerimento nell’economia circolare
Leggi di +
25 Luglio 2019
186/2019/NA
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli
Leggi di +
24 Luglio 2019
185/2019/MI
Dispositivi di Protezione Individuale operatori ecologici – Sentenza Corte di Cassazione n. 17354 del 27 giugno 2019.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL