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113/2015/TO

Informiamo che sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari con la consapevolezza che, così il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.

Per quanto di interesse, fra le novità, segnaliamo:

  • l’accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoofferte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentateoltre che dal debitoreanche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoproposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore;
  • la ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

Nel rinviare al testo integrale della legge, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 02.07.2015
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