AssoAmbiente

Circolari

113/2015/TO

Informiamo che sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 recante Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento rinnova le procedure competitive nell’ambito del concordato preventivo, semplifica l’accesso al credito nelle crisi d’impresa e introduce requisiti più stringenti per i curatori fallimentari con la consapevolezza che, così il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, con benefici sul piano occupazione e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo”.

Per quanto di interesse, fra le novità, segnaliamo:

  • l’accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoofferte concorrenti: offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentateoltre che dal debitoreanche da terzi, purché migliorative e comparabili. In questo modo si evita la svalutazione abusiva del patrimonio;
  • l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivoproposte concorrenti: il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore;
  • la ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (per esempio altre imprese fornitrici di beni e servizi). In questo modo si evita che alcuni crediti finanziari possano bloccare l’esito della procedura, e quindi si favorisce un risanamento precoce.

Nel rinviare al testo integrale della legge, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 02.07.2015
Documenti allegati

Recenti

18 Marzo 2019
083/2019/MI
Licenziamento disciplinare per eccesso pause di lavoro – Sentenza Tribunale Benevento.
Leggi di +
18 Marzo 2019
082/2019/MI
Passaggio del personale e cambio appalto – Sentenza Corte d’Appello Milano
Leggi di +
15 Marzo 2019
081/2019/PE
Evento FISE Assoambiente “Per una strategia nazionale dei rifiuti” - Roma, 18 aprile 2019
Leggi di +
15 Marzo 2019
080/2019/TO
ARERA obbligo trasmissione dati entro 5.4.2019 - Convocazione incontro tecnico Assoambiente Roma, 20 marzo 2019
Leggi di +
08 Marzo 2019
048/2019/TO
ALBO Nazionale Gestori Ambientali – Circolare 4/2019 su art.10 c.2 lett. d) del D.M. 120/2014
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL