Informiamo che sul Supplemento Ordinario n. 38 della G.U. n. 161 del 14 luglio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, in vigore dal 29 luglio 2015.
Il provvedimento si applica agli stabilimenti, cioè “tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse”. Sono esclusi invece dal campo di applicazione, tra li altri, i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze e le discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
Il provvedimento individua le funzioni specifiche per il MATTM, il Ministero interno e tutti gli enti territoriali e gli organi tecnici nazionali e territoriali, nonché del Coordinamento per lo scambio di dati e informazioni al fine di una uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni in materia. In particolare il MATTM esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti, mentre il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
Il decreto dispone che il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti, a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente e a dimostrare, in qualsiasi momento, alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo. In particolare, il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al MATTM, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione e redatta secondo il modulo riportato in allegato al decreto, con le seguenti tempistiche:
Il gestore dello stabilimento redige inoltre un documento (redatto secondo le linee guida definite in allegato al provvedimento e depositato presso lo stabilimento secondo specifica tempistica richiamata nel decreto) che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e' proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonche' l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Tale documento deve costituire parte anche del rapporto di sicurezza che sono tenuti a redigere gli impianti di soglia superiore.
Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, anche il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento. Mentre per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto - d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione - predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a:
Il Prefetto dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie ed inoltre informa le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, e le Istituzioni. Le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento è punito con sanzioni di tipo pecuniario o penale.
Nel rimandare al decreto in parola, in allegato alla presente, per approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.