Facciamo seguito alla precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 183 del 27 novembre 2015) per informare che nel corso dell’incontro associativo organizzato da FISE Assoambiente e FISE UNIRE lo scorso 17 dicembre in merito alle disposizioni contenute nel D.lgs 26 giugno 2015, n. 105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Seveso III), sono stati approfonditi, grazie anche all’intervento della D.ssa Bemporad di INAIL, alcuni profili di interesse del settore.
In considerazione del fatto che il D.lgs 105/2015 prevede una esplicita esclusione dal campo di applicazione (art. 2), solo per le discariche dei rifiuti (compresi i siti di deposito sotterraneo), per tutti gli altri impianti di gestione rifiuti si pone quindi il problema di verificare se risultano inclusi o meno nel disposto in esame. Aspetto fondamentale anche in relazione all’obbligo di presentazione da parte delle imprese interessate della notifica in materia, prevista per luglio 2016 (o, in caso di inizio costruzione o modifiche che comportano un cambiamento all’inventario delle sostanze pericolose, rispettivamente entro 180 e 60 giorni).
La norma riconosce, inoltre, come anche nel caso del regolamento CLP e REACH che i rifiuti non sono sostanze, ma ai fini dell’applicazione anche al settore dei rifiuti delle disposizioni della Seveso III specifica che “le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto” (nota 5 all’allegato 1).
Con la Seveso III occorre dunque individuare la categoria di pericolo o la sostanza pericolosa più simile al rifiuto (facendo riferimento ai criteri di classificazione delle miscele riportati nel CLP). La valutazione dell’applicazione della Direttiva Seveso III va fatta quindi per i rifiuti che presentano le seguenti caratteristiche di pericolo (allegato I alla Seveso III):
Nell’ambito della discussione avviata durante l’incontro sono emerse, in sintesi, le seguenti criticità:
Il gruppo di lavoro avviato dalle due associazioni sul tema, a seguito dell’incontro, ha proposto alcuni primi spunti che dovranno essere oggetto di approfondimento e verifica, e che includono:
Nell’invitare quanti interessati a far parte del “gruppo di lavoro associativo Seveso III” a mandare propria candidatura alla fise.milano@fise.org, restiamo in attesa di eventuali Vostri contributi in materia, in particolare sulle proposte di approfondimento sopra richiamate, e rimandiamo a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento.
Cordiali saluti.