AssoAmbiente

Circolari

017/2016/LE

Il Comitato dell’Albo con la circolare in oggetto ha risposto ad uno specifico quesito diretto a sapere se i cosiddetti "consorzi di scopo", cioè quelli costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica di siti ma destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, possano iscriversi nella categoria 9, classe A pur in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come indicato nell'allegato alla delibera n. 1 del 30 Gennaio 2013.

Al riguardo il Comitato nazionale ha precisato che, in considerazione del fatto che i suddetti consorzi non possano, per definizione, aver svolto, alcuna precedente attività di bonifica, essi sono esentati dalla presentazione del requisito di “pregressa esecuzione di interventi di bonifica” solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI cui è stato aggiudicato l'appalto;
  • l'esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell' appalto e deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese al termine dei lavori.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti.

» 28.01.2016
Documenti allegati

Recenti

05 Febbraio 2019
024/2019/LE
EMAS: Regolamento UE 2018/2026 su Dichiarazione Ambientale
Leggi di +
05 Febbraio 2019
042/2019/LE
EMAS: Regolamento UE 2018/2026 su Dichiarazione Ambientale
Leggi di +
04 Febbraio 2019
041/2019/TO
Prevenzione della corruzione nella gestione dei rifiuti - aggiornamento 2018 al PNA
Leggi di +
01 Febbraio 2019
040/2019/MI
Proclamazione sciopero generale 8 marzo 2019.
Leggi di +
01 Febbraio 2019
039/2019/TO
Sentenza n. 4238/2019 Corte di Cassazione su spandimento fanghi
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL