AssoAmbiente

Circolari

057/2016/PE

Il Centro di Coordinamento RAEE e le Associazioni delle aziende di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - ASSORAEE, ASSORECUPERI e ASSOFERMET - hanno sottoscritto, lo scorso 13 aprile, il nuovo Accordo sul trattamento dei RAEE, che entrerà in vigore il 13 maggio 2016. ASSORAEE, in particolare, ha partecipato fin dall’inizio ai lavori per la definizione del nuovo Accordo, anche attraverso la partecipazione di esperti aziendali all’apposito gruppo di lavoro.

L’Accordo è stato stipulato sulla base di quanto previsto nel D.Lgs. 49/2014 all’art. 33, comma 5, lett. g), con l’obiettivo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore del trattamento dei RAEE domestici. Ciò avviene tramite l’accreditamento delle stesse aziende presso il Centro di Coordinamento RAEE conformemente alla Specifica tecnica allegata all’Accordo e, in particolare, sulla base di un audit condotto da verificatori terziformati e coordinati dal CdC RAEE.I Sistemi Collettivi, ai fini del trattamento dei RAEE di loro competenza, sono obbligati a rivolgersi ai soli impianti accreditati.

L’accordo si applica quindi ai RAEE domestici, ma i Sistemi Collettivi hanno facoltà di applicarlo anche al trattamento dei RAEE professionali.

La qualificazione garantita dall’Accordo è aperta a tutti gli operatori della filiera del trattamento dei RAEE che intendano rispettare i livelli minimi di qualità ivi previsti, tuttavia essa non sostituisce gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, che devono essere regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni normative vigenti, tra cui quelle di cui al D.Lgs. 49/14 e D.Lgs. n. 152/06.

Riferimento tecnico per la determinazione degli standard previsti nel nuovo Accordo è l’insieme di norme tecniche denominato WEEELABEX. Nella redazione dell’Accordo si è tenuto conto altresì della Specifica tecnica sul trattamento predisposta dal Ministero dell’ambiente con il supporto dell’ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE nell’ambito dei lavori per la definizione del decreto sul trattamento di cui all’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 49/14; quest’ultimo decreto, però, come noto non è ancora stato emanato in quanto si è ancora in attesa dell’emanazione delle norme minime di qualità che verranno definite dalla Commissione europea in conformità all’art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

In considerazione di quanto sopra, l’adesioneall’Accordo consentirà di testare l’applicabilità della predetta Specifica tecnica e proporre, ove necessario, una eventuale revisione della stessa alla luce delle esperienze verificate sul campo; proprio per questo, va sottolineato che detta adesione non si configura come un’automatica accettazione di una trasposizione normativa del contenuto dell’Accordo nell’ambito del futuro decreto sul trattamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 18, comma 6, del citato D.Lgs. 49/14, una volta adottato il predetto decreto si renderà comunque necessario l’adeguamento dell’Accordo.

Per il contenuto tecnico dell’Accordo e il funzionamento del sistema previsto dallo stesso, rinviamo all’allegata nota sintetica (v. allegato 1).

Per ogni ulteriore approfondimento rinviamo al testo dell’Accordo, sempre in allegato alla presente (v. allegato 2), rimanendo disponibili per i necessari approfondimenti.

Cordiali saluti.

» 15.04.2016
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