Nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 (S.O. n. 10) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Codice dei contratti pubblici”. Come stabilito dall’art. 220 del decreto il codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Come già anticipato con le precedenti comunicazioni in materia (v. circolare n. 8/2016), il Codice, in attuazione della legge delega 11/2016, recepisce in un unico decreto le direttive appalti pubblici e concessioni e riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e contratti di concessione.
Fra gli elementi presenti nel nuovo Codice ne segnaliamo alcuni sui quali l’Associazione, nei diversi interventi di advocacy, ha più volte espresso la necessità di un intervento del legislatore coerente e chiaro:
Una delle novità più rilevanti del decreto consiste nella mancata previsione, a differenza che passato, di un regolamento di esecuzione e di attuazione ma nell’adozione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Si auspica che le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa.
Con riferimento alla efficacia del decreto, l’art. 216, comma 1 ricorda che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
In merito alla scelta di immediata efficacia del decreto legislativo (il Governo ha scelto di non prevedere neppure la consueta fase di vacatio legis di 15 giorni) evidenziamo la complessità, per imprese e amministrazioni, della fase transitoria soprattutto per il grado di incertezza dovuto al rinvio di molte importanti novità a più di quaranta provvedimenti attuativi di diversa natura, da approvare nei prossimi mesi.
Nel rimandare al testo del decreto (v. Allegato 1) per ulteriori informazioni e al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (v. Allegato 2) per una sintesi sulle principali novità, rimandiamo a prossime comunicazioni associative per eventuali ulteriori approfondimenti e aggiornamenti in materia.
Cordiali saluti.