In Ministero degli Interni, con circolare del 23 marzo 2016, ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’iscrizione delle imprese alle white list.
La circolare segue alla richiesta di alcune Prefetture di chiarire quali procedure debbano essere seguite nel caso in cui l'impresa selezionata dalla stazione appaltante non risulti iscritta nelle white list (perché non ha presentato la domanda di iscrizione, ovvero non siano stati ancora completati gli accertamenti disposti dal Prefetto ai fini della verifica dell'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'alt 67 del Codice antimafia e di tentativi di infiltrazione mafiosa).
Ricordiamo che le imprese interessate a concorrere alle procedure ad evidenza pubblica per sottoscrivere contratti di appalto devono aver presentato la domanda di iscrizione nelle white list tenute dalle Prefetture territorialmente competenti. L'iscrizione dell'impresa nell'elenco attesta la regolarità della stessa, che deve essere accertata dalla Stazione Appaltante anche attraverso la consultazione della Banca Dati nazionale unica Antimafia.
In particolare evidenziamo che la circolare ha precisato che non sarà necessario attendere che “l'iscrizione sia andata a buon fine per permettere alle imprese di partecipare alle gare e firmare i contratti”. In caso di esito negativo, infatti le Stazioni appaltante potranno annullare le aggiudicazioni e recedere dai contratti di appalto.
Nel rimandare al testo della circolare ministeriale, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.
Cordiali saluti.