Segnaliamo che l’ANAC, con un comunicato del Presidente Cantone, ha chiarito diversi aspetti applicativi in materia di esclusione degli operatori economici, così come disciplinati dal nuovo codice dei Contratti Pubblici.
In merito, si evidenzia che l’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) contiene la disciplina dei motivi di esclusione dell’operatore economico o del subappaltatore dalle gare per appalti pubblici come previsto dall'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.
L’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016, oggi oggetto di chiarimento, prevede come motivo di esclusione dalla gara l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione “ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione”.La causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. Si tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma 1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006 rispetto al quale, in attesa dell’emanazione di specifiche linee guida dell’ANAC, viene ricostruito in quadro applicativo e interpretativo.
Nel rimandare al comunicato ANAC, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.
Cordiali saluti.