Sulla G.U. n. 146 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2016 del MATTM recante “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”, predisposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 (“Misure per incrementare la raccolta differenziata”), comma 3-quater, del D.Lgs. 152/2006.
In fase di predisposizione del provvedimento, l’Associazione era stata chiamata a partecipare all’incontro organizzato dal MATTM e, in tale occasione, oltre a segnalare alcune proposte di modifica alla prima formulazione del disposto, poi recepite, aveva sottolineato la necessità di provvedere quanto prima anche alla definizione del decreto sui criteri di assimilazione previsto dall’art. 195, comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/06, antecedente logico e presupposto imprescindibile anche del provvedimento in parola.
Le Linee guida forniscono infatti indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare, a livello nazionale, il metodo di calcolo della stessa. Le singole Regioni, attraverso le linee guida, dovranno adottare un metodo uniforme, attraverso un complesso di raccomandazioni tecniche, per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente (l’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 prevede: almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; e almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012) e di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.
Nell’allegato al decreto, viene previsto che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:
In particolare, ai fini del calcolo dell'ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:
Inoltre le Regioni hanno la facoltà di conteggiare nella quota di raccolta differenziata anche i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità. Però solo i Comuni che, con proprio atto, hanno disciplinato tale attività potranno farlo, in quanto, solo così, se ne garantisce la tracciabilità e il controllo. Nell’allegato viene quindi illustrata la formula per individuare il quantitativo in peso da computare nel caso di compostaggio domestico mentre, nel caso del compostaggio di prossimità e di comunità, si rimanda al decreto di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 38 della Legge 221/2015.
Infine nell’allegato al Decreto vengono riportate le tipologie di rifiuto che vanno computate nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto. In particolare:
Mentre sono da considerarsi “frazioni neutre”:
Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.