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110/2016/LE

In relazione alla previsione contenuta nell'articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, che dispone che il versamento del diritto annuale d'iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno e che l’omissione del pagamento nei termini comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo dell’azienda inadempiente, il Comitato dell’Albo ha inteso fornire il seguente chiarimento al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale.

Il Comitato nazionale pertanto ha ritenuto necessario prevedere un'unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione in questione stabilendo che, per l'anno 2016, la decorrenza dell’efficacia degli stessi (adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014), è il 31 luglio 2016.

Per completezza si fa presente che il comma 7 dello stesso articolo 24 del DM 120/14, dispone che l'omissione del pagamento nei termini previsti, permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell'effettuazione del pagamento.

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento, cordiali saluti.

» 04.07.2016
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