AssoAmbiente

Circolari

112/2016/NA

Informiamo che lo scorso 1 luglio il MATTM, con nota a firma del Direttore Mariano Grillo, ha fornito chiarimenti sulla Disciplina della cessazione della qualifica di rifiutoApplicazione dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2016”, come più volte richiesto anche dalla nostra Associazione.

La nota, indirizzata a tutte le Regioni e province autonome, si è resa necessaria in particolare per la lettura fornita dalla Regione Veneto, secondo cui con l’entrata in vigore dell’art. 214, comma 8 sexies sarebbe di fatto divenuto impossibile fissare criteri EoW nelle autorizzazioni ordinarie a meno che questi non fossero già stabiliti a livello comunitario o nazionale.

Il Ministero dell’Ambiente, a seguito della risposta ricevuta nel mese di dicembre dalla DG Ambiente della Commissione europea ad una propria richiesta di chiarimenti (v. circolare associativa n.44/2016), ha messo in evidenza, attraverso una ricostruzione normativa, che, conformemente anche a quanto previsto dalla “Guida all’applicazione della direttiva quadro”, sono individuate tre modalità di definizione dei criteri EoW, gerarchicamente ordinate”: il regolamento comunitario, uno o più decreti ministeriali nazionali e, in mancanza dei precedenti, le autorizzazioni previste dagli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche l’AIA, del D.Lgs. n. 152/2006.

La disamina prosegue con un approfondimento sul reale intento del comma 8 sexies, dell’art. 214 del TUA che consiste nel voler evitare potenziali conflittualità nel momento in cui entra in vigore un regolamento europeo che disciplina i criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti ed infatti stabilisce un periodo di sei mesi entro il quale provvedere all’adeguamento dell’autorizzazione già rilasciata nel caso in cui vengano emanati regolamenti comunitari di definizione dei criteri EoW. Una diversa interpretazione, continua il Ministero porrebbe il nostro ordinamento interno in contrasto con la Direttiva 2008/98/CE."

Nel rinviare al testo completo della Circolare del MATTM, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.                                                                                        

» 04.07.2016
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