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Circolari

123/2016/LE

In relazione a quanto disposto dalla Legge n. 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, informiamo che sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2016 è stato pubblicato il D.lgs 30 giugno 2016, n. 126 recante Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Si rammenta che la SCIA è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

In sintesi, il provvedimento:

  • all’art. 1 reca la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa ma soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e demanda a successivi decreti legislativi l'individuazione delle specifiche attività oggetto di mera comunicazione, o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa;
  • all’art. 2 rimanda ad un successivo decreto ministeriale la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che dovranno definire, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché la documentazione da allegare stabilendo che essi dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Fino all’adozione dei moduli le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano, in loro luogo, l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà. Il decreto prevede altresì che in caso di inadempienza degli enti locali possono provvedere in via sostitutiva le Regioni e, in ultima istanza, lo Stato;
  • all’art. 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi stabilendo che sul sito di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze e che, nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA. Sarà cura dell’amministrazione che la riceve trasmetterla alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione (almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini) di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. La sospensione dell'attività, può comunque essere disposta solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale.
  • Il medesimo articolo prevede altresì che l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione dell’istanza se essa contiene tutti gli elementi di cui all’art. 8 della Legge n. 241/90 (ad es. amministrazione competente, oggetto e responsabile del procedimento etc.) in quanto costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del l’art. 7 della medesima Legge. Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA.
  • all'art. 4 stabilisce infine che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni e che le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione.

Nel rinviare al testo del decreto, in allegato alla presente, per un maggior approfondimento sulla materia, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 15.07.2016
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