AssoAmbiente

Circolari

141/2016/PE

Sulla G.U. n. 186 del 10 agosto 2016 è stata pubblicata la legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, che entrerà in vigore il prossimo 25 agosto.

Il provvedimento, approvato definitivamente in Aula del Senato lo scorso 6 luglio, contiene disposizioni anche in materia di contributo CONOE e sfalci/potature verde. In particolare:

-       all’art. 10 viene rideterminato il contributo ambientale CONOE a partire dal 2017 (precisando i casi di esclusione da tale obbligo) e viene disciplinata la modalità di versamento;

-       all’art. 11 viene precisato il vincolo di iscrizione delle aziende agricole ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del D.lgs 152/06 e smi e viene introdotta una riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000-60.000 a 5.000 euro), con l’esclusione anche della corresponsione dei pregressi, per quanti inadempienti all’obbligo di raccolta;

-       all’art. 12 vengono definiti i soggetti che possono esercitare l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi:

a)    dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori operante presso il Servizio fitosanitario nazionale (art. 20, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs 214/2005);  

b)    da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro  delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

-       all’art. 41 viene introdotta una modifica all’art. 185 del D.lgs 152/06 disponendo l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti degli sfalci e potature provenienti da  aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06) e i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 cc (art. 184, comma 3, lettera a) D.lgs 152/06).

In relazione a quest’ultimo punto segnaliamo che FISE Assoambiente, Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori) sono intervenuti in fase di definizione del provvedimento sia a livello governativo che istituzionale, per sottolineare le criticità di tale disposto, non solo per le ricadute in termini di aumento dei costi di trattamento dei rifiuti urbani e quindi un aumento delle tariffe comunali a carico dei cittadini ma anche l’evidente disallineamento con la norma di settore definita a livello europeo esponendoci pertanto all’ennesima infrazione comunitaria (tale esclusione infatti non è prevista dalla Direttiva 2008/98/CE). Tali aspetti sono stati richiamati peraltro anche nel comunicato stampa congiunto dello scorso 1 maggio.

In fase di approvazione del provvedimento, lo scorso 6 luglio in Aula Senato sono stati accolti alcuni ordini del giorno, tra cui ilG41.100 (testo 2) che impegna il Governo monitorare e valutare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.

Nel rimandare allo stralcio della Legge 154/2016 e degli ordini del giorno approvati sui temi richiamati, allegati alla presente (v. allegati 1 e 2), per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione anche in relazione alle prossime iniziative associative in materia.

Cordiali saluti.

» 22.08.2016
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