AssoAmbiente

Circolari

148/2016/NA

Sulla G.U. n. 158 dell’ 8 luglio 2016, è stato pubblicato il Decreto 22 giugno 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi".

Il nuovo schema di Statuto-tipo, al quale i Consorzi di filiera dovranno adeguarepropri statuti, è stato redatto ai sensi dell'art. 223 comma 2 del D.lgs 152/2006: in base a tale norma, i Consorzi per ciascun materiale di imballaggio sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema-tipo redatto dal Ministero dell’ambiente di concerto con quello dello sviluppo economico. Ricordiamo che il precedente Dm 26 aprile 2013, emanato a tale scopo (v. circolare associativa n. 137/2013), era stato dichiarato illegittimo in diversi punti dal Consiglio di Stato, con sentenze nn. 4675, 4676 e 4677, del 24 settembre 2015.

Le principali novità rispetto allo schema precedentemente approvato (e censurato) riguardano:

  • la possibilità di partecipazione dei recuperatori e dei riciclatori (art. 2, comma 3) che possono partecipare al Consorzio … previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo articolo 19”. Precedentemente tale categoria era semplicemente prevista tra quelle che “partecipano” al Consorzio;
  • la ripartizione delle quote di partecipazione al Consorzio (art. 4, comma 1), che non viene predeterminata a priori ma lasciata alla libera determinazione del consorzio stesso purché venga garantita un’adeguata partecipazione di tutte le categorie di consorziati;
  • analogamente, il numero massimo e la ripartizione dei consiglieri di amministrazione (art. 12, commi 1 e 2) non vengono più predeterminati ma lasciati alla libera scelta del Consorzio;
  • la scomparsa del membro del CdA nominato dal Ministero dell’Ambiente a carico del quale permane tuttavia l’obbligo di vigilanza sull’operato del Consorzio, unitamente al Ministero dello Sviluppo economico.

Numerose le disposizioni introdotte di natura contabile e finanziaria, anche a garanzia di una maggiore trasparenza e correttezza della gestione:

  • la previsione che gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito, costituiscono anticipazione per l’anno successivo e, qualora derivanti dal Contributo ambientale, determinano la riduzione del contributo stesso nel primo esercizio successivo. È inoltre precisato, relativamente al fondo consortile, il divieto di distribuire utili e avanzi di esercizio ai consorziati (art. 5, comma 4);
  • la previsione che il Contributo ambientale non deve costituire il mezzo prevalente per il finanziamento del Consorzio, dovendosi privilegiare, come mezzi di finanziamento i contributi annuali dei consorziati e i proventi della cessione degli imballaggi (art. 6, comma 3);
  • la previsione di un sistema di separazione contabile ed amministrativa e l’obbligo di redazione di un bilancio separato che evidenzi le componenti patrimoniali, economiche, e finanziarie relative al Contributo ambientale (art. 18, comma 2); inoltre, viene espressamente previsto che la situazione patrimoniale venga redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni e depositata presso il Registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura di esercizio (art. 18, comma 8);
  • la previsione di un Organismo di Vigilanza (art. 24) cui partecipino anche il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’aderenza ed all’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Altre modifiche infine riguardano:

  • la specifica che la categoria dei fornitori di materiali di imballaggio (art. 2,comma 1, lett. a)) comprende anche i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio;
  • l’introduzione della espressa previsione che Produttori, Trasformatori e Utilizzatori  possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative (art. 2, comma 4);
  • la scomparsa nell’oggetto del Consorzio (art. 3) dell’espressa previsione di ritiro delle frazioni similari ai rifiuti di imballaggi;
  • la modifica del quorum costitutivo dell’assemblea straordinaria in seconda convocazione, ridotto dalla maggioranza assoluta a “qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione” (art. 11, comma 1);
  • l’eliminazione della previsione della delega da parte del Consorzio alle Associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali dei consorziati, di determinate attività.

Nel rinviare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 01.09.2016
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