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154/2016/NE

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 202 del 30 agosto 2016 è stata pubblicata la legge 19 agosto 2016, n. 166, contenente le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, che entrerà in vigore a partire dal 14 settembre 2016.

Segnaliamo che nella Legge sono state inserite, anche grazie all’intervento dell’Associazione sui Parlamentari che l’hanno promossa e sul dibattito che ha fatto seguito in Commissione, delle disposizioni specifiche per la gestione degli abiti usati (cfr. articolo 14 “Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale”) finalizzate a limitare il fenomeno della proliferazione dei cassonetti “abusivi” e delle raccolte porta a porta non autorizzate e a garantire la tracciabilità dei flussi.

Infatti, viene chiarito che le cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati devono essere effettuate dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari; invece, i beni che non vengono consegnati secondo tale modalità o che, pur essendolo, non sono idonei ad essere riutilizzati, dovranno essere gestiti in base alla normativa sui rifiuti da soggetti adeguatamente autorizzati.

Inoltre, nel medesimo articolo, viene prevista un’importante modifica al punto 8.9.3, lettera a), del suballegato 1 dell'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998, che riguarda le attività di recupero a cui sottoporre gli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 20.01.10 e 20.01.11)” e che prevede che l’igienizzazione venga effettuata solamente “…ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche…”. Tale modifica, salvaguardando il principio di evitare impatti negativi per la salute, favorisce la sostenibilità economica e la concorrenzialità (rispetto agli operatori esteri) del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento, rendendo così possibile contribuire al raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui al Dlgs 152/06.

Nel rimandare alla legge in oggetto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 09.09.2016
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