Informiamo che la Direzione Generale del Ministero dei Trasporti il 9 settembre scorso ha emanato la circolare 19604/8.3, con cui dispone che, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio della carta di qualificazione del conducente, il titolare della licenza CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa può esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi.
Il chiarimento si è reso necessario per affrontare le difficoltà riscontrate dagli Uffici della Motorizzazione Civileche hanno ricevuto richiesta di duplicato della patente da parte degli autisti che hanno frequentato i corsi di formazione periodicaa ridosso della scadenza del 9 settembre (si ricorda che la CQC è divenuta obbligatoria il 10 settembre 2009 ed ha durata quinquennale).
La circolare chiarisce pertanto che chi ha completato il corso e ha inviato la domanda di rinnovo – dopo la quale riceverà la patente con la data di scadenza della CQC aggiornata per altri cinque anni – può guidare il camion per tre mesi presentando la ricevuta della domanda vidimata dalla Motorizzazione. Attenzione ma solamente "sul territorio nazionale". Chi guida all'estero deve avere sempre con sé la patente aggiornata.
La circolare del Ministero dei Trasporti è reperibile al seguente link:
http://www.trasportoeuropa.it/images/documenti/Circolare_Motorizzazione_19604_2016_rinnovo_CQC.pdf
Per maggiori informazioni in merito alla Carta di qualificazione del conducente si fa rinvio alla nota di approfondimento allegata alla circolare associativa n. 099 del 17/6/2014 reperibile nell’area riservata del nostro sito (http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/entry_r/Circolari/circolare/12188/23|).
Cordiali saluti.