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Circolari

160/2016/MI

L’INPS ha emanato in data 9 settembre u.s. la circolare n. 176/2016 che, oltre a riepilogare la normativa di legge in materia, reca una serie di indicazioni operative utili per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del “Fondo di integrazione salariale” (prima denominato “Fondo residuale di solidarietà” nell’ambito della legge n. 92/2012 istitutiva dello stesso).

Come noto, le imprese interessate sono quelle operanti nei settori non coperti dai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale o dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, e che quindi ricadono, per effetto dell’art. 26 del d. lgs. n. 148/2015, nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale; la soglia minima per rientrare nell’ambito di applicazione è costituita dall’aver occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Appare comunque opportuno ricordare che, nell’ambito della trattativa per il rinnovo del c.c.n.l. di categoria, le Parti stipulanti hanno già condiviso, come noto (cfr. Protocollo di Intesa del 12 luglio 2016, circolare Assoambiente n. 117/2016 di pari data), la volontà di istituire un fondo bilaterale di categoria, tale da poter rispondere, oltre alle generali finalità previste dalla legge, anche ad esigenze specifiche delle imprese e dei lavoratori del settore, come ad esempio “agevolare l’esodo anticipato dei lavoratori”.

Le aziende del settore passeranno pertanto nei prossimi anni dal regime del Fondo di Integrazione Salariale ad uno specifico fondo di settore, comunque nell’ambito di un quadro legislativo piuttosto stringente, cui saranno devoluti i contributi già oggi obbligatori per legge e versati all’attuale gestione complessiva del FIS.

Allo stato attuale, pertanto, la circolare INPS appare come un utile “vademecum” sulla materia.

Nell’allegare il testo integrale della circolare, sintetizziamo di seguito i contenuti maggiormente rilevanti.

Destinatari delle prestazioni del fondo: sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoranti a domicilio. Il requisito richiesto dal Legislatore è quello di avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale nell’unità produttiva.

Sul punto, la circolare n. 176 (cfr. punto 4) chiarisce alcune questioni importanti:

  • nei 90 giorni sono compresi i periodi di ferie, le festività, gli infortuni e la maternità obbligatoria;
  • sono considerati giorni di lavoro effettivo anche il sabato, nel caso in cui l’articolazione oraria sia su 5 giornate ed il riposo settimanale (domenica o altro giorno);
  • il cambio di qualifica nel periodo considerato dei 90 giorni, non incide, atteso che il d. lgs. n. 148/2015 fa riferimento, unicamente, all’anzianità maturata nell’unità produttiva;
  • in caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., per il requisito si computa anche il periodo trascorso presso l’alienante;
  • il requisito dei 90 giorni non viene richiesto per gli eventi che sono considerati oggettivamente non evitabili.

Il concetto di unità produttiva, intesa come struttura autonoma, è particolarmente importante anche per il Fondo di integrazione salariale, oltre che per i tradizionali ammortizzatori ordinari e straordinari, e viene in rilievo per:

  • il computo di anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione dell’istanza;
  • il computo dei limiti massimi complessivi della prestazione rapportati al quinquennio mobile;
  • il computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
  • il computo di 1/3 delle ore lavorabili rapportate all’assegno ordinario;
  • il computo dei 12 mesi in un biennio mobile per l’assegno di solidarietà;
  • il computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per ogni lavoratore per l’assegno di solidarietà.

Prestazioni riconosciute dal Fondo: sono l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.

L’assegno di solidarietàpresenta caratteristiche e presupposti  analoghi a quelli dei contratti di solidarietà ex art. 21 del d. lgs. n. 148/2015, stante l’obiettivo comune di evitare in tutto o in parte licenziamenti collettivi, anche plurimi: di qui la necessità di un accordo sindacale, a livello territoriale o aziendale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 51 del D.L.vo n. 81/2015 (in merito alla legittimazione alla sottoscrizione di detti accordi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative).

Detto accordo deve prevedere una riduzione oraria non superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati e può essere concesso per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

L’assegno ordinariotrova la propria ragion d’essere su causali che sono riferibili alla CIGO ed alla CIGS:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, senza cessazione dell’attività produttiva.
  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, senza cessazione dell’attività produttiva.

La durata massima dell’intervento è di 26 settimane in un biennio mobile; la richiesta, corredata, se necessario, dalla documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dall’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, deve essere presentata dal datore di lavoro, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario.

La misura dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario è calcolata in maniera del tutto analoga alle prestazioni di CIGO, di CIGS e di CDS in una percentuale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate. Essa, al netto della percentuale del 5,84%, per l’anno 2016 sono quelli riportati nella circolare INPS n. 48/2016 del 14 marzo u.s. e precisamente:

  • 914,96 euro se la retribuzione di riferimento è pari o inferiore a 2.102,24 euro;
  • 1.099,70 euro se la retribuzione di riferimento è superiore a 2102.24 euro.

La contribuzione ordinaria, dalgennaio 2016, è la seguente:

  • 0,65% (2/3 a carico del datore e di 1/3 a carico del dipendente) della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore per imprese che occupano mediamente più di 15 unità.
  • 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore  per imprese che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, con la medesima ripartizione di 2/3 ed 1/3.

Nella ipotesi in cui si ricorra alle prestazioni integrative del Fondo, il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo addizionale del 4% relativo alle retribuzioni perse (art. 29, comma 8, del d. lgs. n. 148/2015).

Il principio generale che regola il Fondo di integrazione salariale è quello della sostenibilità finanziaria, nel senso che non possono essere erogate prestazioni integrative in presenza di un “deficit finanziario”.

Non mancheremo di aggiornare in presenza di novità sull’argomento.

Cordiali saluti.

» 23.09.2016
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