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162/2016/PE

Sulla G.U. n. 226 del 27 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto 25 maggio 2016, n. 183 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento attua quanto disposto all’art. 8, comma 4 del D.lgs n. 81/08 che prevede l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) quale sistema unificato di banche dati attraverso l’integrazione delle informazioni disponibili nei diversi sistemi informativi.

La realizzazione del SINP ha come scopo quello di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici nonché per indirizzare le attività di vigilanza.

Il Sistema informativo, costituito dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, dall’INAIL, trova nel Decreto in oggetto la definizione delle regole tecniche per il suo funzionamento, i fornitori e fruitori di dati e informazioni, le regole per la sua realizzazione nonché quelle per il trattamento dei dati e le misure di sicurezza e responsabilità.

I dati contenuti nel SINP dovranno consentire la conoscenza, tra l’altro, del quadro produttivo e occupazionale, del quadro dei rischi, di quello di salute dei lavoratori nonché la conoscenza delle azioni di prevenzioni messe in atto dalle istituzioni preposte derivanti dall’elaborazione dei propri piani di intervento (soluzioni, metodologie, buone pratiche).

La partecipazione delle parti sociali avviene, almeno una volta l’anno, attraverso la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative al livello nazionale da parte del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive (di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 81/2008) sui contenuti elaborati come dati anonimi e aggregati.

Per quanti interessati, si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

» 30.09.2016
Documenti allegati

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