AssoAmbiente

Circolari

166/2016/LE

Sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre scorso è stato pubblicato il testo del DM 141/2016 recante "Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, che definisce i criteri con cui le autorità competenti determinano l'importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA sono tenuti a prestare a garanzia del ripristino del sito a cessazione delle attività, ove le attività stesse siano suscettibili di determinare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

A riguardo evidenziamo che, come precisato anche all’art. 1 del decreto in esame, dall'obbligo di garanzia finanziaria sono escluse le installazioni che già prestano garanzie finanziarie utilizzabili allo scopo del ripristino ambientale (gestione di rifiuti, piani di bonifica in atto) e quelle non suscettibili di determinare contaminazioni significative (e per tal motivo già escluse dall'obbligo di caratterizzare lo stato iniziale del sito): ciò significa che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all’oggetto del decreto in parola(ex articolo 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006), a condizione che esse possono essere escusse anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'articolo 29- sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

L’esclusione dei rifiuti dall’ambito di applicazione del Regolamento sulla Relazione di riferimento era già stata confermata dalla circolare n. 12422/2015 del MATTM (cfr. nostra circolare n. 108 del 23 giugno 2015) che, in relazione alle modalità applicative del D.lgs 46/2014, al punto 12 recitava: “considerato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, che le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e realizzazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, anche per evitare di determinare rischi per l'acqua e il suolo, e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale, gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti. Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”.

Per quanti interessati, segnaliamo comunque che il decreto in esame oltre ad individuare i criteri ai fini della determinazione dell'importo delle garanzie finanziariedel caso, fornisce, nell’allegato tecnico, anche i dettagli operativi per la determinazione di tali importi.

In particolare, oltre alle precisazioni , già richiamate, riportate all’articolo 1, il provvedimento interviene in materia di definizioni (art. 2) tra cuiquella di “sostanze pericolose pertinenti” e “amministrazione preposta”. All’articolo 3 individua, con rimando all'allegato A del decreto, le modalità con le quali poter quantificare gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere mentre l’articolo 4 prevede (in analogia a quanto applicato per altre garanzie finanziarie ambientali) specifiche riduzioni in caso di installazioni dotate di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati (50% per le imprese registrate EMAS e 40% per le imprese in possesso di UNI EN ISO 14001) e chiarisce le modalità di aggiornamento degli importi in caso di modifiche sostanziali all'installazione.

L'articolo 5 fornisce indicazioni sull’accettazione delle garanzie prestate mentre i successivi articoli 6 e 7 individuano, rispettivamente, la durata per la quale è necessario mantenere in essere la garanzia finanziaria e le modalità di svincolo, estensione ed escussione.

L'Allegato A, che completa il provvedimento, fornisce nel dettaglio indicazioni per la quantificazione delle garanzie finanziarie, in applicazione dei criteri recati dall'articolato, prevedendo nel dettaglio l'impatto sugli importi dei seguenti fattori:

·         efficacia dello strumento finanziario allo scopo;

·         criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze pericolose pertinenti;

·         categoria di attività condotta;

·         periodo di vita utile residuo;

·         costi della caratterizzazione a cessazione attività.

Le garanzie finanziarie sono prestate alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nel rinviare al provvedimento in esame, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 12.10.2016
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