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Circolari

170/2016/TO

Pubblicato nella G. U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il provvedimento ANAC recante Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il regolamento in oggetto costituisce attuazione dell’art. 211 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, (nuovo Codice dei contratti pubblici, v. circolari associativa n.71, n.72 e n. 124/2016), il quale stabilisce che: “Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo.

Il provvedimento sostituisce i regolamenti già approvati ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – poi assorbita dall’ANACsu iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

La principale novità introdotta dal regolamento in esame risiede nella possibilità per le parti interessate di manifestare la volontà di uniformarsi al parere, con la conseguenza di renderlo vincolante, attraverso un duplice alternativo meccanismo:

  • su istanza singola, qualora le altre parti esprimano il loro consenso entro dieci giorni dalla comunicazione dell’istanza;
  • su istanza congiunta, nella quale sia stata espressa la volontà di attenersi al parere.

L’istruttoria dell’istanza è caratterizzata dalla massima celerità e dal metodo scritto, affinché la procedura possa concludersi entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Come afferma l’ANAC, a seguito della novellata disciplina dell’istituto introdotta dal nuovo Codice dei contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, è di particolare impatto la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2) stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio. In ragione di ciò, l’ANAC ricorda che le istanze pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo informatico.

Nel rimandare al testo del Regolamento, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, e al seguente link dell’ANAC per ulteriore documentazione correlata allo stesso: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=dcfe0b5e0a77804234f8547a8a7f885b, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

» 21.10.2016
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