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Circolari

173/2016/MI

Si allega il messaggio INPS in oggetto, concernente le modalità di recupero del contributo di licenziamento eventualmente versato in relazione a passaggi di appalto ed acquisizione del personale licenziato da parte dell’impresa subentrante, e pertanto non dovuto.

Come noto, infatti, la legge n. 92/2012 (“Riforma Fornero”) aveva escluso l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento nei casi di passaggio di appalto e di immediata riassunzione del lavoratore licenziato da parte dell’impresa subentrante, ma solo temporaneamente, fino al 31 dicembre 2015.

All’approssimarsi della scadenza, il Legislatore ha opportunamente previsto un anno di proroga, con il decreto-legge n. 210/2015 poi convertito in legge n. 21/2016 (articolo 2-quater, primo comma).

Nel messaggio che si allega, l’INPS fornisce istruzioni per il recupero di contributi di licenziamento eventualmente corrisposti e non dovuti, anche nel periodo 1/1/2016-26/02/2016, precedente quindi alla conversione in legge del decreto-legge recante la proroga dell’esonero.

Resta intesto che l’Associazione ribadirà il proprio impegno nelle sedi competenti al fine di evitare che, a partire dall’1/1/2017, scaduta la proroga, le aziende siano tenute al versamento del contributo di licenziamento ex articolo 2, comma 31, legge n. 92/2012 anche nei casi di passaggio di appalto e successiva assunzione da parte dell’impresa subentrante, circostanza che, come più volte ripetuto, non determina perdita del posto di lavoro e non necessita quindi di finanziamenti finalizzati alle erogazioni delle indennità di disoccupazione.

Cordiali saluti.

» 26.10.2016
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