AssoAmbiente

Circolari

174/2016/LE

Sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre scorso è stato pubblicato il DPR 12 settembre 2016, n. 194 su Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il provvedimento riveste potenziale rilevanza anche per il settore rappresentato dal momento che a beneficiare delle agevolazioni saranno:

  • i "rilevanti insediamenti produttivi",
  • le "opere di rilevante impatto sul territorio"
  • l’avvio di attività imprenditoriali "suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione".

I procedimenti oggetto della semplificazione, inclusi quelli previsti dal codice appalti (D.Lgs n. 50 del 2016) sono: autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Per quanto concerne la tempistica il decreto prevede che:

  • entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Ente territoriale potrà presentare un elenco di progetti, corredati da specifiche analisi di valutazione, riguardanti i "rilevanti insediamenti produttivi" e le "opere di rilevante impatto per il territorio" per le quali, in quanto suscettibili di produrre effetti positivi sull’economia e sull’occupazione, possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle stesse;
  • entro il successivo 28 febbraio il Consiglio dei Ministri potrà individuare ulteriori attività non inserite nel primo elenco e che potranno comunque beneficiare della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
  • entro il 27 dicembre p.v. dovranno essere stabiliti i criteri per la selezione dei progetti ricadenti nel campo di applicazione della disposizione in oggetto;
  • entro il 31 marzo p.v. dovranno essere individuati, in concreto, i singoli progetti cui si applicano le riduzione di tempi dei procedimenti, fino a un massimo del 50%, sempre tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa.

Il provvedimento prevede la possibilità (art. 3 - Riduzione dei termini dei procedimenti) di ridurre fino ad un massimo del 50% rispetto a quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, progettazione e realizzazione delle opere o insediamenti produttivi e l’avvio dell’attività.

Inoltre viene conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4) il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti mentre nel caso in cui l’intervento coinvolge esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana e non sussiste un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio delega all’esercizio del potere sostitutivo il Presidente della regione o il sindaco (art. 5 - “Competenze delle regioni e degli enti locali”).

In attesa di fornirVi informazioni sugli sviluppi degli provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, in particolar modo per quanto eventualmente di interesse del settore rinviamo al provvedimento in esame, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti e rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 28.10.2016
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