Il Comitato ALBO, con la Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016 recante “Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione svizzera – applicazione art. 10, comma 2 lett. a) del DM 120/2014” precisato alcuni aspetti relativi alla possibilità di iscrizione all'Albo delle imprese stabilite in uno Stato estero non comunitario (ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.M. 120/2014) con particolare riferimento alla corretta applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera ratificato con legge del 15 novembre 2000 n 364.
In considerazione del fatto che l'articolo 5 dell'accordo sopra richiamato prevede la possibilità per le società svizzere di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, il Comitato ha deliberato che il provvedimento di iscrizione dovrà precisare che l’impresa potrà svolgere “un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile”di cui all’Accordo n. 364/2000.
Nel rinviare alla Circolare n. 987/2016 dell’ALBO, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.
Cordiali saluti.