Si informa che il disegno di legge di bilancio 2017 (AC4127bis-A) approvato il 28 novembre dalla Camera dei Deputati, contiene all’articolo 1, comma 164 la modifica dell’articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, attraverso la sostituzione delle parole “Per il periodo 2013-2016” con “A decorrere dal 1° gennaio 2013”; conseguentemente, il nuovo testo del comma 34 risulta essere il seguente:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…...”.
Come ricorderete, dopo l’iniziale previsione della legge n. 92/2012, che disponeva l’esonero fino al 31/12/2015, ed alla proroga annuale che venne apportata con l’articolo 2quater, primo comma, del decreto – legge n. 210/2015 poi convertito in legge n. 21/2016 (cosiddetto “decreto mille proroghe 2016”), il contributo di licenziamento sarebbe stato nuovamente dovuto, anche in caso di licenziamento per cambio appalto, a decorrere dal prossimo 1 gennaio 2017.
Conseguentemente, fatta salva la definitiva entrata in vigore della legge, che deve essere ancora approvata dal Senato, il contributo di licenziamento non è più dovuto, definitivamente, in situazioni di cambio di appalto.
Cordiali saluti.