AssoAmbiente

Circolari

216/2016/CI MI

Si fa seguito alla circolare n. 202/016 del 7 dicembre scorso, per fornire in allegato le istruzioni applicative dell’Accordo nazionale 6.12.2016 e il calendario delle scadenze contrattuali.

Resta fermo che le disposizioni recate dall’Accordo entrano in vigore dal 6 dicembre 2016, fatte salve le diverse decorrenze specificamente indicate.

Con l’occasione, FiseAssoambiente preannuncia che nel primo trimestre del nuovo anno saranno programmati, come di consueto, incontri di carattere seminariale con le imprese.

A tal fine, le aziende sono fin d’ora invitate a trasmettere per iscritto eventuali quesiti e richieste di chiarimento, così da poterli considerare già nei predetti incontri e, ove opportuno, farne oggetto di ulteriore circolare associativa.

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La formale apertura delle trattative per il rinnovo del ccnl 21.3.2012 è avvenuta il 24 marzo 2014. La piattaforma delle OO.SS. Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel era pervenuta il 28 giugno 2013:  nel secondo semestre del 2013 le parti sarebbero state ancora impegnate nel perfezionamento normativo e organizzativo della prima elezione nazionale delle RSUche si sarebbe poi tenuta alla fine del mese di novembre – e in quello dell’entrata in funzione del Fondo Fasda - che avrebbe iniziato la sua attività verso la metà del 2014.

Il negoziato è dunque durato circa 33 mesi, con complessivi 45 giorni di trattativa, impegnando a Roma la Delegazione sindacale di FiseAssoambiente per circa 90 giorni.

In questo periodo, FiseAssoambiente ha stipulato 6 Accordi nazionali:

-        il Protocollo programmatico 5 novembre 2014, che ha delineato il contesto economico-normativo di riferimento, gli obiettivi e i principali temi del rinnovo contrattuale;

-        l’Accordo nazionale 22 dicembre 2014, che ha fissato i termini della soluzione integralmente forfettaria per i distinti periodi 1.5.2014/31.12.2014 e 1.1.2015/30.9.2015;

-        l’ “AVVISO COMUNE sulle regole negli appalti pubblici di servizi 21.4.2015, per la costituzione dell’Osservatorio nazionale del mercato dei servizi di gestione di rifiuti, con la richiesta collaborazione dell’ANCI nella possibile definizione dei criteri e delle condizioni di partecipazione alle gare;

-        il Protocollo di intesa 12 luglio 2016, che ha stabilito l’entità delle risorse economiche complessive per il rinnovo e le intese negoziali sui principali istituti contrattuali;

-        l’Accordo di rinnovo 6 dicembre 2016, che ha tradotto in specifiche disposizioni contrattuali quanto concordato con il Protocollo di intesa di luglio, anche risolvendo forfettariamente quanto di competenza del periodo 1.10.2015/31.12.2016;

-        l’Accordo 6 dicembre 2016 istitutivodel Fondo di solidarietà bilaterale Inps, per l’accompagnamento alla pensione.

A oggi, il negoziato è stato oggetto di 43 circolari associative.

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All’origine del percorso intrapreso dalle parti per il rinnovo contrattuale c’è stata la comune consapevolezza che lo scenario di riferimento fosse – come osservato dalle Segreterie sindacali nazionali nell’introduzione alla loro piattaforma“tra i più difficili e complessi degli ultimi anni”: “(la) fase di recessione dell’economia italiana, i ritardi di pagamentoil mancatoaggiornamento dei canoni e la restrizione del credito bancario … (evidenziano una) situazione che potrebbe condurre il settore in un contestooscillante tra il mercato senza regole … e un mercato con delle regole primitive …(per) concorrenza sleale, dumping contrattuale”, ecc. .

Di qui il convincimento delle Segreterie nazionalicondiviso anche dalla Delegazione di FiseAssoambiente - che il contratto nazionale si dovesse confermare come “uno dei principali strumenti con cui affrontare i temitrovare soluzioni a sostegno delle necessarie politiche industriali, utili per lo sviluppo, l’occupazione, la competitività delle imprese”.

Il primo atto delle Parti che ha introdotto il rinnovo contrattuale, vale a dire il Protocollo programmatico sottoscritto il 5 novembre 2014, ha formalizzato nella Premessa tale valutazione e ha individuato quali comuni obiettivi: la più estesa diffusione dell’area di applicazione del ccnl di comparto, quale fonte esclusiva della disciplina del rapporto di lavoro; l’osservanza di regole cogenti per le imprese nei passaggi di appalto, ivi compreso quanto concerne la salvaguardia dei livelli occupazionali; il rafforzamento del processo di industrializzazione delle imprese; l’efficientamento organizzativo e produttivo dell’impresa; l’economicità della gestione; la valorizzazione del fattore lavoro; la tutela della salute e della sicurezza degli addetti.

Tutti obiettivi che sono stati riconfermati dalle Parti nella Premessa all’Accordo di rinnovo stipulato il 6 dicembre scorso, che ha ribadito come il ccnl FiseAssoambiente, da oltre 65 anni - in quanto individua un ambito di applicazione “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” e in quanto stipulato dalle “associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”costituisca, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dal Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016), il contratto identitario del settore dei servizi ambientali.

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E’ dunque in questo complesso quadro problematico che si è misurato - comunque con grande difficoltà nonostante la comune consapevolezza delle criticità esistenti - il confronto tra le Parti nei lunghi mesi del negoziato.

Al riguardo, merita di segnalare in particolare:

-        da un lato: l’aumento del normale orario di lavoro settimanale di 2 ore; la riduzione delle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario; l’introduzione del livello “Junior” e dello sdoppiamento del livello 1 in quasi tutte le Aree operativo-funzionali; l’estensione del livello 2 all’Area tecnica e amministrativa; il ridimensionamento del periodo di comporto per malattia e la semplificazione del suo computo; il perfezionamento di criteri e condizioni per effettuare le trattenute in caso di assenza per malattia e l’aumento della loro entità parziale e annua, per contrastare fenomeni patologici di micro morbilità ricorrente; il perfezionamento degli adempimenti di interesse delle imprese nella disciplina del passaggio di appalto, per consolidare comportamenti contrattualmente coerenti; la liquidazione del periodo di 36 mesi precedenti ilgennaio 2017 con una soluzione forfettaria “una tantum” comprensiva dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali; un aumento medio mensile della retribuzione base, distribuito tra l’inizio e la fine del 2017 e a primavera del 2019, pari a poco più del 58% delle complessive risorse economiche del rinnovo;

-        dall’altro: il mantenimento temporaneo del regime sanzionatorio di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 (come modificato dalla legge n. 92/2012), in caso di licenziamento individuale; il passaggio alle dipendenze dell’impresa subentrante nella gestione dell’appalto anche di lavoratori in specifiche condizioni di malattia; la riduzione del monte ore annuo contrattuale di lavoro straordinario; l’aumento della percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario per le ore eccedenti il monte ore annuo contrattuale; la disciplina del godimento del riposo giornaliero in caso di richiamo in servizio per reperibilità; il più favorevole comporto di malattia, comprensivo di eventuale ricovero ospedaliero o day hospital, per i lavoratori affetti da ben determinate patologie; l’aumento/miglioramento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa; l’aumento della contribuzione a Previambiente; l’iscrizione contrattuale a Previambiente dei lavoratori non iscritti; e, infine, la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale Inps per l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori che maturino il diritto nei successivi cinque anni, con particolare riguardo agli inidonei.

Da quanto sommariamente riassunto, nella ricerca dell’equilibrio negoziale le Parti hanno mirato, dunque, a bilanciare: da un lato, il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della produttività del lavoro nonché il contenimento del suo costo, recuperando alle imprese efficienza ed efficacia per accrescere la loro capacità competitiva nel mercato; dall’altro, il rafforzamento delle tutele contrattuali sotto il profilo delle garanzie della stabilità occupazionale e, insieme, sotto quello della salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoro.

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Per quanto appena considerato, non casualmente il completamento del rinnovo contrattuale ripartirà il nuovo anno con i lavori di una Commissione tecnica paritetica, che avrà l’incarico di definire un Protocollo di intesa sulla movimentazione dei carichi degli addetti alle Aree Spazzamento/Raccolta e Conduzione, a conferma della particolare attenzione che, in vario modo, la salute e la sicurezza del lavoro hanno avuto nello svolgimento del negoziato: come attestato dall’Accordo di rinnovo e, particolarmente, dall’Accordo istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale Inps.

Quest’ultimo costituisce una ulteriore novità di assoluto rilievo nella contrattazione collettiva nazionale del comparto rappresentato, che si aggiunge ai pochi settori merceologici nazionali che vi hanno già provveduto in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.148/2015.

Viene dunque consegnato alle imprese dei servizi ambientali uno strumento con il quale, sulla base delle risorse disponibili, favorire l’accesso alla pensione dei lavoratori cui manchino non più di cinque anni alla maturazione del diritto, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei.

Si tratta di una scelta fortemente voluta dalle Parti.

Basti pensare che l’intesa in materia, sia pure non formalizzata, era  stata raggiunta già alla metà del 2014.

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La “coda contrattuale” si dovrà occupare di alcuni altri argomenti, quali: l’aggiornamento delle disposizioni in materia di tipologie contrattuali e di mutamento mansioni; l’adeguamento del Regolamento per l’elezione della R.S.U., ecc. e, infine, della stesura del nuovo testo collazionato del contratto nazionale.

FiseAssoambiente reputa, conclusivamente, che il nuovo contratto rappresenti un ulteriore ampliamento e perfezionamento della strumentazione messa a disposizione delle aziende nella direzione della loro industrializzazione, a partire dalla opportunità di ripensare l’organizzazione dei servizi in funzione dell’aumento dell’orario di lavoro.

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Nel corso dei 33 mesi del negoziato si sono succeduti alla Presidenza della sezione Rifiuti Urbani di FiseAssaombiente tre imprenditori: la dott.ssa Monica Cerroni, la dott.ssa Daniela Sangalli, e, nell’ultimo anno, il dott. Emilio De Vizia.

Anche a nome dei Presidenti che lo hanno preceduto nell’incarico, il Presidente De Vizia  ringrazia vivamente l’intera Delegazione sindacale per il sostegno e il contributo propositivo costantemente assicurati: gli imprenditori Giancarlo Alongi, Alfonso Candrilli, Francesco Silvio Dodaro, Francesco Paoletti, Caterina Quercioli Dessena, Cesare Spreafico; e i tecnici Pierpaolo Figliolino, Laurence Guatieri, Susanna Paciosi, Antonio Piluso, Diego Quercioli Dessena, Lorenzo Volpe, Gianpietro Zanini e le rispettive società per la preziosa collaborazione fornita.

Nell’associarsi ai ringraziamenti, con molta cordialità lo scrivente e l’avvocato Donatello Miccoli porgono a tutti  i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo.

 

 

Allegato alla circolare n. 216/2016/CI-MI                       


 

 

Contratto  collettivo nazionale di lavoro

per i dipendenti di imprese e società

esercenti servizi ambientali

 

6 dicembre 2016

 

ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

INDICE

 

ARTICOLI COMMENTATI

 

 

PARTE NORMATIVA

 

Capitolo I            Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionaleterritoriale, aziendale.

                                        Art.  2 - Contrattazione di primo e secondo livello.

 

Capitolo II           Art. 6 - Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi.

                Art.  7 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

 

               Capitolo IV         Art. 15 - Sistema di classificazione unica del personale.

 

Capitolo V          Art. 17 - Orario di lavoro.

                                         Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno, festivo.

                                         Art. 21 - Giorni festivi

                                         Art. 23 - Ferie.

                                         Art. 24 - Riposo giornaliero.

 

                Capitolo VI       Art. 34 - Reperibilità.

                                        Art. 37 - Rimborsi spese e somministrazioni.

 

 Capitolo VII      Art. 46 - Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio sul lavoro.

 

                Capitolo XV    Art. 76 - Decorrenza e durata.

 

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PARTE ECONOMICA

 

                                       Art. 27 - Aumenti retribuzioni base mensili.

                                       Art. 33 - Indennità integrativa mensile.

                                       Art. 67 - Fondo Previambiente.

                                       Art. 68 - Fondo Fasda

                                       Art. 68 bis - Fondo di solidarietà bilaterale.

 

Art. 1 – L’INFORMAZIONE E L’ESAME CONGIUNTO A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE O TERRITORIALE, AZIENDALE.

Le parti hanno condiviso l’aggiunta di una ulteriore lettera E) all’attuale art. 1, con specifico riferimento agli obblighi contrattuali derivanti dall’applicazione dell’art. 6, in materia, come noto, di avvicendamento delle imprese nella gestione dell’appalto.

Obiettivo della norma è naturalmente quello di rafforzare la portata dei precetti contenuti nella procedura di passaggio del personale, con conseguente responsabilizzazione, a tutti i livelli, delle imprese coinvolte nonché della R.S.U. e delle strutture territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali di categoria.

ART. 2 - LA CONTRATTAZIONE DI PRIMO  E SECONDO LIVELLO

Lettera A), secondo comma

Il testo del previgente articolo è stato modificato ed adeguato alla luce dell’Accordo Interconfederale sottoscritto il 10 gennaio 2014 (Testo Unico della Rappresentanza) tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL.

Con la nuova formulazione, si esplicita il coinvolgimento nell’applicazione contrattuale di tutti i soggetti, imprese e lavoratori dipendenti, ma anche associazioni datoriali e sindacali, attraverso i concetti di “esigibilità” e di “efficacia”.

Ad ulteriormente rafforzare il concetto, è stata aggiunta una disposizione per cui le Parti di cui sopra sono impegnate “a darvi piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto allo stesso” contratto collettivo (cfr. Accordo Interconfederale 10/01/2014, Parte III, nono comma).

Lettera A), sesto comma

Come già chiarito con la circolare esplicativa n. 120/2013 relativa al rinnovo contrattuale del 21 marzo 2012, l’Elemento di Copertura Economica (E.C.E.) è dovuto a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza del CCNL, qualora ancora non rinnovato: l’innovazione introdotta nel 2012, sulla scorta di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 (punto 2.4, le Parti stabiliscono un meccanismo di copertura economica per i lavoratori in forza alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente), aveva lo scopo, tuttora valido, di risolvere in larga parte le criticità che si verificano in merito alla competenza degli oneri relativi al pagamento delle somme “una tantum” per il periodo precedente la data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.

Il compenso, che sarà eventualmente erogato a partire da luglio 2019 fino ad un massimo di sei mesi e non più quattro, è stato ridotto da € 15,00 a € 13,00 mensili per il lavoratore di livello 3A.

Avuto riguardo alla data, sia pur futura, di luglio 2019, si anticipa fin d’ora che nella composizione della 14esima mensilità – in pagamento al 15 luglio, con riferimento alla retribuzione globale in atto al 1° luglio – non sarà comunque ricompreso l’E.C.E., essendo quest’ultimo “comprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali e legali”.

Come nel precedente accordo di rinnovo, nonché in quello del 6 dicembre u.s., saranno le Parti, con la nuova intesa, a stabilire cosa accadrà per gli eventuali mesi successivi alla cessazione dell’erogazione dell’E.C.E., qualora il CCNL non fosse ancora stato rinnovato.

Lettera B)

La disciplina della contrattazione aziendale di secondo livello è stata adeguata agli intervenuti Accordi Interconfederali in materia nonché alla definitiva entrata in vigore del sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla elezione della R.S.U., senza eccezioni e regimi transitori.

A conferma di ciò, è stata abrogata la norma transitoria relativa alla regolamentazione della rappresentanza sindacale in caso di presenza di R.S.A. ex legge n. 300/1970, nelle more della costituzione delle R.S.U. nelle imprese.

A tale proposito, si sottolinea il Verbale di intesa, sottoscritto sempre il 6 dicembre u.s., con cui le Parti hanno condiviso la necessità di prorogare le attuali R.S.U. in carica, alla luce del prolungamento delle trattative per il rinnovo del CCNL che si sono sovrapposte alla data di scadenza degli organismi in carica ed alle relative elezioni per il rinnovo (vedi nota a parte).

E’ stato inoltre esplicitato un concetto già previsto nell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, relativo alla possibilità riconosciuta ai contratti collettivi aziendali, stipulati dai soggetti abilitati, di “attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi”, anche attraverso “specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti e con le procedure previsti da quest’ultimo”.

Nuova lettera E)

Con questo nuovo paragrafo, le Parti stipulanti hanno condiviso la necessità di un fattivo impegno nei casi in cui a livello aziendale le criticità con le rappresentanze sindacali non trovino soluzioni locali e sia quindi opportuno un intervento delle Parti a livello nazionale, qualora sia a rischio “la stabilità economico-finanziaria dell’impresa associata e/o dei relativi livelli occupazionali e/o l’ordinario svolgimento dei servizi”.

In tal caso, ciascuna parte può darne tempestiva informazione al rispettivo livello nazionale, richiedendone per iscritto l’intervento al fine di pervenire al superamento della criticità in atto.

E’ stata quindi concordata una procedura, avente tempistiche certe e prestabilite, all’interno delle quali i lavoratori sono impegnati a non adire l’autorità giudiziaria, le oo.ss. a non avviare iniziative, e l’impresa a non dare attuazione alle vicende oggetto della controversia.

ART. 6 - AVVICENDAMENTO DI IMPRESE NELLA GESTIONE DELL’APPALTO /AFFIDAMENTO DI SERVIZI  

Nell’accordo di rinnovo, il testo dell’art. 6 è stato integralmente riportato, in considerazione delle diverse modifiche apportate, in modo da avere una visione complessiva e organica del nuovo articolo.

In premessa, le Parti hanno confermato la coerenza della normativa in materia di cambio appalto con il nuovo “codice degli appalti” (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), il quale tra l’altro ha disciplinato, all’articolo 50, la possibilità, nei settori ad “alta intensità di manodopera” (quelli in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto) di inserire nei bandi di gara “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi sottoscritti dai soggetti maggiormente rappresentativi.

Nel secondo comma del nuovo art. 6, al secondo capoverso sono state esplicitate alcune situazioni particolari, ricomprese tra quelle che hanno diritto all’assunzione immediata presso l’impresa subentrante nell’appalto: ovverosia, oltre al personale in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970, anche quello di cui all’art. 60, lett. C, del vigente ccnl (componenti di organi/strutture territoriali e nazionali delle OOSS stipulanti), quello fruitore del congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari” di cui all’art. 4 della legge n. 53/2000 e agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 278/2000, quello fruitore di aspettativa non retribuita per persone affette da dipendenze di cui al D.P.R. n. 309/1990, quello fruitore di congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, quello fruitore di congedo parentale per cura dei figli, anche adottati o affidati, di cui agli artt. 2 e 36 del D.L.gs. n. 151/2001.

Negli altri casi in cui vi sia una causa sospensiva del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, contestualmente al passaggio di appalto, il rapporto di lavoro continuerà provvisoriamente alle dipendenze dell’impresa cessante, con conseguente assunzione da parte dell’impresa subentrante a partire dal giorno in cui sia venuta meno la causa sospensiva.

Si coglie l’occasione per precisare che al quarto comma è contenuto ancora un riferimento alle RSA come possibili destinatarie delle informazioni provenienti dall’impresa cessante; trattasi evidentemente di un refuso per le ragioni anzidette (cfr. commento all’art. 2, lettera B).

E’ stata inoltre regolamentata la situazione in cui il lavoratore dipendente, interessato dal passaggio di gestione, espleti la sua prestazione a tempo pieno in più appalti/affidamenti con specifica imputazione per ognuno di essi di quota parte del normale orario di lavoro settimanale.

In tal caso, si renderà necessaria per entrambi i datori di lavoro la trasformazione del contratto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ferma rimanendo la possibilità di diverse intese tra impresa uscente, subentrante e lavoratore coinvolto.

Si richiama l’attenzione sul comma 7, lettera b), che ribadisce l’obbligo per l’impresa uscente di fornire a quella subentrante varie documentate informazioni.

Le Parti hanno introdotto altre piccole modifiche, per lo più formali, alla procedura relativa al passaggio del personale.

Di maggior rilievo, invece:

-      il nuovo comma 15, in cui si conferma che la procedura relativa al passaggio del personale rientra a tutti gli effetti nel sistema di relazioni industriali contrattuale;

-      il nuovo comma 16 che, in tema di licenziamento individuale, assicura un trattamento di miglior favore ai lavoratori in forza al 6 marzo 2016 e ancora in forza alla data del 6 dicembre 2016;

-      il “Chiarimento a verbale” relativo alla decorrenza dei 240 giorni di cui al sesto comma dell’art. 6.

A tale ultimo proposito, attraverso l’interpretazione autentica è stato quindi chiarito che il periodo di 240 giorni, da cui partire a ritroso per le finalità di cui all’art. 6, decorre “dal primo giorno di effettivo inizio dell’attività da parte dell’impresa subentrante”, superando così alcune criticità interpretative verificatesi in casi di proroghe, slittamenti, ritardi della data di avvio della nuova gestione.

Più specifica disamina richiede invece il nuovo comma 16, fortemente richiesto dalle OO.SS. a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015.

La norma contrattuale dispone una particolare tutela per i lavoratori già impiegati nel settore prima dell’entrata in vigore del decreto citato (ovvero alla data del 6 marzo 2015), ed in forza anche al 6 dicembre 2016, i quali, a seguito di passaggio di appalto ex art. 6 del CCNL ed assunzione ex novo da parte di altra azienda, conservano le tutele di cui all’articolo 18 della legge n. 300/1970 (ovvero il diritto alla reintegra in caso di licenziamento dichiarato illegittimo), come modificato dalla legge n. 92/2012.

Come noto, la legge n. 92/2012 ha sensibilmente ristretto la portata dell’articolo 18, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro esclusivamente a seguito di licenziamento disciplinare dichiarato illegittimo nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero quando il fatto rientri tra le condotte punibili con sanzione conservativa dal contratto collettivo applicato o dal codice disciplinare, nonché, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora sia accertata la “manifesta insussistenza del fatto” posto a base del licenziamento.

Si mantiene, in sostanza, con una sorta di “norma transitoria”, per i lavoratori individuati, la disciplina normativa precedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 23/2015, considerando i passaggi di appalto all’interno del settore in una sorta di “continuità”, così come peraltro lo stesso CCNL prevede ai fini ad esempio della conservazione dell’anzianità, del periodo di tempo utile al passaggio dal parametro A al parametro B, del periodo di comporto in caso di malattia, etc.

Tale trattamento di miglior favore avrà comunque efficacia fino a vigenza del CCNL.

 

Art. 7 – RISTRUTTURAZIONE/RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E MODIFICAZIONI  DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

L’articolo è stato modificato ampliando le ipotesi di ristrutturazione/riorganizzazione che possono avere “implicazioni sui livelli occupazionali”: oltre a quella già considerata concernente “innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni organizzative del servizio”, è  stata prevista anche quella relativa ad “adempimenti stabiliti dal contratto di servizio o a sopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità, prestazioni del servizio stesso”.

Entrambe le fattispecie richiedono al datore di lavoro, sia in caso di subentro nell’appalto, appena terminata la procedura di assunzione del personale ex art. 6 del CCNL, che in caso di riaggiudicazione dei servizi precedentemente in gestione, di convocare la R.S.U. congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali per la ricerca di soluzioni atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo anche agli strumenti di legge o contrattuali.

 

Art. 15 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (1° gennaio 2017)

La nuova classificazione del personale entra in vigore l’1/1/2017.

Proseguendo lungo la linea già tracciata dagli ultimi tre rinnovi contrattuali, le Parti sono intervenute sull’inquadramento, ancora una volta per renderlo più adeguato “alle esigenze del territorio servito”, alle “ulteriori attività riconducibili nell’ambito dei servizi ambientali”, alle “nuove modalità di raccolta dei rifiuti” anche attraverso l’ “introduzione di nuovi profili professionali” (cfr. Premessa all’art. 15).

Inoltre, anche al fine di contrastare l’effetto “dumping” sul costo del lavoro determinato dal’impropria applicazione nel comparto di altri contratti collettivi nazionali di categoria, è stata condivisa dalle Parti l’introduzione, a partire dalgennaio 2017, di due nuove posizioni parametrali inferiori alla base 100 di cui al CCNL 21 marzo 2012.

Le due nuove posizioni parametrali corrispondono al nuovo livello professionale “Junior” (J, con parametro retributivo pari a 80), e al parametro B) del livello 1 (con parametro retributivo pari a 88,38), che sono entrambi previsti per le Aree Spazzamento e Raccolta, Impianti e Laboratori, Officine e Servizi generali.

Al livello J saranno inquadrati i lavoratori nuovi assunti, (ovviamente non di provenienza da un passaggio di appalto), per i primi 30 mesi di servizio, decorsi i quali detti lavoratori passano al livello 1, con ulteriori cinque anni di transito al nuovo parametro 1B, prima di raggiungere il parametro 1A, corrispondente all’attuale livello 1 - parametro 100.

Rispetto al precedente contratto, quindi, a parità di mansioni, la riduzione del costo del lavoro, nel periodo di cui al precedente capoverso (due anni e mezzo al livello J più cinque anni al parametro 1B) comporta un complessivo risparmio sul costo retributivo, nell’intero periodo, pari al 15% circa.

La declaratoria di livello comprende mansioni esecutive semplici, con eventuale utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti a motore,senza conduzione di veicoli conoscenze professionali specifiche, essendo sufficiente un periodo minimo di pratica.

Per quanto riguarda:

-       l’Area Spazzamento e raccolta, i profili esemplificativi sono quelli dell’ addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.);addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a  porta e/o con  raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici(servente);addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali;

-      per l’Area Impianti e Laboratori, i profili sono quelli dell’addetto a carico/scarico, pulizie, lavaggio automezzi;

-      per l’Area Officine e servizi generali i profili sono quelli dell’usciere, portiere, custode, commesso (e figure consimili), addetto ad attività di carico/scarico, pulizie, lavaggio veicoli, rifornimento carburante e rabbocchi vari, manovale.

Sempre con riguardo all’Area Spazzamento e raccolta, si rileva:

a)    nel nuovo livello 1 l’inserimento di alcuni nuovi profili professionali:

-      l’addetto allo spazzamento manuale che, per spostarsi lungo il percorso affidato, utilizza un veicolo richiedente patente di categoria B.;

-      l’addetto alla piattaforma ecologica/centro di raccolta,

b)    nel livello 2 l’inserimento  di un nuovo profilo professionale di addetto alla piattaforma ecologica/centro di raccolta.

Si richiama l’attenzione sulla previsione contenuta nelle declaratorie del livello 1 B e 2 delle tre predette Aree, secondo la quale il personale inquadrato in tali livelli è tenuto anche “a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria” del livello immediatamente inferiore.

Altra rilevante novità, sempre in direzione del contenimento dei costi, è l’istituzione del nuovo livello professionale impiegatizio 2 nell’Area Tecnica ed Amministrativa.

Il livello riguarda gli impiegati d’ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici, ecc.; svolgono mansioni semplici quali videoscrittura, registrazione, archiviazione, fotocopiatura, trasmissione informatica di corrispondenza e documenti, inserimento dati, ecc., anche con utilizzo di strumenti informatici.

Le Disposizioni in calce all’art. 15 garantiscono ai dipendenti in forza al 1° gennaio 2017, che siano inquadrati il giorno precedente in un livello superiore a quello stabilito ex novo dall’Accordo di rinnovo, il mantenimento convenzionale di tale superiore livello a tutti gli effetti.

 

Art. 17 – ORARIO DI LAVORO (1° febbraio 2017)

L’aspetto che probabilmente caratterizza maggiormente l’intera tornata contrattuale e l’accordo del 6 dicembre u.s. è l’intesa raggiunta sul nuovo orario di lavoro.

Dopo un processo, iniziato circa trent’anni fa, di progressiva riduzione dell’orario di lavoro, il CCNL effettua una netta inversione di tendenza determinando l’immediato aumento dell’orario di lavoro da 36 a 38 ore di lavoro settimanale a parità di retribuzione, circostanza inedita nel panorama contrattuale nazionale, per quanto ci consta.

La data di decorrenza del nuovo orario di lavoro, a causa del protrarsi della trattativa, è stata definitivamente fissata all’1 febbraio 2017 (diversamente da quanto stabilito nel Protocollo del 12/07/2016).

In relazione a ciò, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro è stata portata da 50 a 48 ore, mentre quella giornaliera da 10 a 9.

A totale compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro, le Parti hanno concordato l’attribuzione, per i soli lavoratori in forza al 31/01/2017, di un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti pari a 30 ore; per il solo anno 2017, detti permessi saranno 27,50 in relazione al riproporzionamento su undici mesi e non dodici.

Le aziende dovranno favorire l’effettiva fruizione dei permessi entro l’anno solare di competenza: eventuali ore residue al 1° gennaio di ogni anno saranno liquidate con la retribuzione del mese di gennaio, nei valori retributivi riferiti al precedente mese di dicembre.

Infine, una precisazione per i lavoratori individuati dall’art. 17, quinto comma, del d. lgs. n. 66/2003 (impiegati “direttivi”), cui, per le particolari caratteristiche della prestazione lavorativa, non spetta il monte ore di permessi.

In relazione allo specifico regime legislativo, per i lavoratori a tempo parziale in forza al 1° febbraio 2017 è stata prevista invece una procedura di adeguamento al nuovo orario di lavoro. Vale a dire: al fine di mantenere inalterata la misura della loro retribuzione globale mensile (come per i lavoratori a tempo pieno), le imprese sono tenute a proporre loro, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative, l’aumento proporzionale della durata dell’orario di lavoro agli addetti part-time.

Il lavoratore sarà libero di accettare il nuovo orario di lavoro per mantenere integralmente la propria retribuzione oppure, per proprie esigenze (altra attività lavorativa, impegni familiari, di studio, etc.), chiedere di confermare la precedente fascia oraria di impegno lavorativo, con conseguente riproporzionamento percentuale della retribuzione.

In entrambi casi, le parti dovranno provvedere alla formale modifica e ratifica dell’originario contratto di lavoro.

Avuto riguardo alla durata minima (50%) dell’orario di lavoro per il personale a tempo parziale prevista dall’art. 10, comma 5 del ccnl, per i lavoratori assunti, entro il 31 gennaio 2017, con contratto di lavoro per 18 ore settimanali - per i quali l’aumento dell’orario di lavoro comporterebbe una prestazione inferiore al 50%  è fatta salva la possibilità di concordare nuove condizioni contrattuali con il datore di lavoro, in analogia a quanto esaminato nei due capoversi precedenti.

Come è noto, per l’entrata in vigore del nuovo orario settimanale è stata concordata una specifica procedura sindacale.

Si premette, a scanso di equivoci, che l’entrata in vigore dell’orario di lavoro a 38 ore è certa, nel senso che non è condizionata all’esito di una contrattazione di livello aziendale, assolutamente non prevista.

Ciò che invece è obbligatorio, per l’azienda e per la R.S.U. congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti, è lo svolgimento di una procedura, preliminare all’entrata in vigore del nuovo orario, fondata su un programma di incontri che diano luogo a un approfondito esame congiunto nel merito tra le parti.

L’azienda è infatti tenuta a illustrare e consegnare alle organizzazioni sindacali il piano di riorganizzazione dei servizi, ponendo particolare attenzione a che le nuove condizioni operative siano coerenti con le esigenze di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Esaurito il confronto di merito nonché ogni discussione in materia, l’azienda procederà con il proprio piano, eventualmente integrato e/o modificato a seguito del confronto.

Ultima data utile per la conclusione della procedura è, ovviamente, il 31 gennaio 2017.

Resta inteso che l’entrata in vigore del nuovo orario di lavoro non potrà di per comportare la dichiarazione di esuberi di personale, in quanto la riorganizzazione dei servizi dovrà comunque assicurare la salvaguardia dei posti di lavoro in essere alla data del 31 gennaio 2017.

 

Art. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO (1° febbraio 2017)

Per evidenti ragioni, anche la nuova disciplina sul lavoro straordinario entra in vigore contestualmente al nuovo orario di lavoro settimanale (1 febbraio 2017).

Le novità introdotte all’art. 20 riguardano la riduzione del monte ore annuo individuale di lavoro straordinario diurno feriale da 200 a 150, nonché una diversa (e più contenuta) articolazione delle maggiorazioni:

-      le prime 75 ore saranno infatti compensate con la maggiorazione del 12% sulla retribuzione individuale oraria (CCNL 21.3.2012: le prime 50 ore sono compensate al 15%);

-      le successive 75 ore saranno compensate con la maggiorazione del 20% (CCNL 21.3.2012: 31% dalla 51esima ora o 23% in caso di accordo aziendale ai sensi dell’articolo 20, terzo comma, del CCNL 21.3.2012);

-      le eventuali ore ulteriori alla 150esima saranno compensate con la maggiorazione del 35% (CCNL 21.3.2012: 31% oltre la centesima ora).

Ferma rimanendo la decorrenza dall’1.2.2017, le Parti hanno comunque convenuto che le ore di lavoro straordinario diurno feriale effettuate nel corso del mese di gennaio 2017 saranno comunque compensate con la maggiorazione del 12% e non saranno considerate utili al computo del monte ore annuo procapite, che resta integralmente di 150 ore anche per i restanti 11 mesi del 2017.

 

ART. 21 – GIORNI FESTIVI

Per ragioni sistematiche, è stato riportato in questo articolo quanto già previsto al comma 8 dell’art. 23 del CCNL 21.3.2012.

 

ART. 23 – FERIE

L’articolato contrattuale ha subito alcune modifiche formali e sistematiche, per renderlo più chiaro; tiene conto naturalmente, al comma 11, del monte ore di permessi compensativi di cui alla “Norma transitoria” dell’art. 17.

 

ART. 24 – RIPOSO GIORNALIERO e ART. 34 - REPERIBILITA’

Le modifiche introdotte agli artt. 24 e 34 riguardano appunto la possibilità di deroga al decreto legislativo n. 66/2003 in materia di riposo giornaliero stabilita in caso di prestazione resa in regime di reperibilità; come da dettato normativo, è tuttavia prevista una “appropriata protezione” per il lavoratore, attraverso la garanzia di un riposo giornaliero pari almeno a otto ore consecutive decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa, con il riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero e corrispondente differimento dell’inizio della prestazione nel giorno successivo.

 

Art. 37 – RIMBORSI SPESE E SOMMINISTRAZIONI

E’ stata aggiunta una nuova lettera e) all’articolo, concernente il costo per il rinnovo della qualificazione CQC.

Ai sensi del nuovo CCNL, quindi, le aziende si impegneranno a stipulare convenzioni con i soggetti preposti al fine di realizzare la necessaria attività formativa, con conseguente obbligo di frequenza per il lavoratore.

In assenza della convenzione aziendale, il dipendente sarà tenuto a provvedere di persona al rinnovo della validità della CQC, fermo rimanendo l’obbligo di rimborso, a carico del datore di lavoro, delle spese sostenute.

Trattasi, come noto, di rivendicazione sindacale risalente al negoziato culminato con il rinnovo contrattuale del 5 aprile 2008; peraltro, il tema ha negli anni trovato già attuazione, con modalità eterogenee, nell’ambito di molte delle imprese associate.

In ogni caso, si ricorda che le attuali CQC andranno in scadenza nel mese di settembre 2021.

 

Art. 46 – TRATTAMENTO PER MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (1° gennaio 2017)

A)      Obblighi di comunicazione e certificazioneVisite di controllo

Sul tema, il testo contrattuale è stato adeguato al decreto del Ministero della Salute dell’11 gennaio 2016, che stabilisce le patologieche escludono il lavoratore dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

B)     Determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro o periodo di comporto.

La disciplina in materia di comporto è stata considerevolmente semplificata, anche a motivo delle difficoltà interpretative/applicative più volte segnalate a entrambe le Parti stipulanti.

Come noto, l’articolo 46, lettera B) del CCNL 21.3.2012 prevedeva un periodo di comporto “breve” ed  uno  “prolungato”, la cui  durata si  ampliava  in relazione al  verificarsi di talune fattispecie, fino a raggiungere complessivi 545 giorni più ulteriori eventuali 120 complessivi per ricoveri ospedalieri/day hospital: vale a dire una potenziale durata del periodo di comporto complessivo di 665 giorni per tutti i lavoratori.

Con il nuovo art. 46, in vigore dalgennaio p.v., il periodo di comporto sarà unico, comprensivo quindi anche degli eventuali giorni di assenza per ricovero ospedaliero/day hospital.

Tale periodo ha una durata di 510 giorni complessivi, per tutti i lavoratori.

Ai soli lavoratori affetti dalle patologie di cui al decreto del Ministero della salute 11.1.2016 o dalle patologie di cui all’art. 2, lettera d), numeri 1) e 2), del D.M. 21.7.2000, n. 278 è riconosciuto per tali causali un maggior periodo di comporto complessivo pari a 600 giorni.

Al raggiungimento di almeno 400 giorni calendariali complessivi di comporto, l’azienda è tenuta ad informarne i lavoratori interessati.

A)      Trattamento economico

Le Parti hanno implementato e reso più efficace, per diversi aspetti, il meccanismo di penalizzazione economica introdotto con il CCNL del 2012 per le assenze per malattia brevi e reiterate.

Da un lato è stata aumentata la “franchigia” vale a dire il numero di giorni calendariali di assenza (da 12 a 13) o di eventi morbosi (da 4 a 6) considerati “fisiologici”, che danno luogo alla normale corresponsione del trattamento economico.

Dall’altro, è stata significativamente aumentata l’entità delle trattenute: per ognuno dei primi 4 eventi di malattia, da 15 € si passa a 45 €; per gli eventi successivi al quarto, si passa da 35 € a 40 €.

Tali trattenute sono operate per assenze per malattia da 1 a 6 giorni (in precedenza 5), al superamento della franchigia.

Il tetto annuo entro il quale operare la trattenuta viene aumentato, a regime, del 50% circa: dai 510 € totali (150 € di E.G.R. più 360 € di indennità integrativa mensile) dell’attuale art. 46 si passerà, a regime, a 750 €, per effetto dell’aumento dell’indennità integrativa mensile che interverrà con decorrenza ottobre 2018.

Il meccanismo di trattenuta è ora previsto su base mensile, fino a concorrenza dell’importo dell’indennità integrativa mensile, con conguagli a metà e a fine anno; se necessario, le ulteriori trattenute saranno effettuate dall’E.G.R. (ovvero dal trattamento economico equivalente erogato sotto forma di premio di risultato o di produttività) nel mese di corresponsione.

Il 50% (e non più il 60% come da CCNL 21.3.2012) delle somme trattenute sarà devoluto all’incremento dell’E.G.R. (o del premio aziendale sostitutivo) destinato ai lavoratori le cui assenze per eventi morbosi risultino contenute entro la franchigia come sopra delineata.

Il predetto 50% sarà poi destinato, allorché operativo, al Fondo di Solidarietà Bilaterale di cui all’art. 68bis del nuovo CCNL, per le finalità istituzionali dello stesso.

Infine, è stata ampliata la platea di lavoratori che, in relazione alle particolari, gravi tipologie da cui risultano affetti, non rientrano nell’area di applicazione del meccanismo di cui alla lettera C).

A)      Periodo di aspettativa  per malattia o infortunio non sul lavoro

In analogia a quanto fatto per il periodo di comporto, anche la disciplina dell’aspettativa non retribuita è stata semplificata nei meccanismi, con previsione di un unico periodo, non più in relazione al comporto breve o prolungato, pari a 270 giorni, frazionabili in non più di tre periodi.

Ulteriori agevolazioni sono state previste per i lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi.

B)     Effetti del superamento dei termini del periodo di conservazione del posto o comporto

C)     Revoca, sospensione e cessazione  del trattamento economico di cui alla lettera C)

D)     Passaggio diretto da una ad altra azienda

In relazione ai paragrafi E, F, G, sono state apportate alcune modifiche formali, finalizzate ad una migliore comprensione e chiarezza del testo.

Al fine di evitare di penalizzare eccessivamente lavoratori affetti da eventi morbosi a cavallo della vigenza dei due contratti collettivi, è stata prevista una norma transitoria che garantisce l’applicazione delle condizioni di cui all’art. 46, lettere B) e D) del CCNL 21.3.2012, qualora più favorevoli.

 

Art. 76 - DURATA E DECORRENZA / PARTE ECONOMICA

Il triennio di durata contrattuale decorre dalluglio 2016 e scadrà il 30 giugno 2019.

Ciò comporta una complessiva durata della vigenza contrattuale di cinque anni e mezzo, poiché il precedente accordo, come noto, era scaduto il 31/12/2013.

I primi quattro mesi (gennaio-aprile 2014) sono stati coperti con la corresponsione dell’E.C.E. prevista a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza del contratto (cfr. CCNL 21.3.2012, art. 2, lettera A, sesto comma).

A seguire, le Parti hanno condiviso, con Accordo nazionale del 22/12/2014 (cfr. circolare Assoambiente n. 179 del 22/12/2014), l’erogazione dapprima di un compenso forfettario “una tantum” per il periodo maggiodicembre 2014 e successivamente di un ulteriore elemento denominato “compenso forfettario transitorio 2015”, avente le stesse caratteristiche dell’E.C.E., nella misura di € 13 mensili omnicomprensivi per il livello 3A, da riparametrare per gli altri livelliin relazione alla scala inquadra mentale.

Infine, con l’Accordo di rinnovo del 6 dicembre u.s. è stato concordato un compenso forfettario lordo “una tantum” procapite, nella misura di € 180,00 per il livello 3A, a totale saldo e definizione di ogni e qualsiasi spettanza per l’intero periodo di servizio 1.10.2015/31.12.2016.

Le modalità di erogazione dell’importo, prevista con la retribuzione del mese di febbraio 2017, sono sostanzialmente le stesse dei precedenti rinnovi contrattuali.

Le Parti hanno voluto confermare, in particolare, la previsione secondo cui la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definireentro il 28 febbraio 2017 - possibili modalità di remunerazione alternative/sostitutive di importo pari a quello del compenso forfettario lordo “una tantum”, fatte salve diverse intese tra le Parti aziendali.

In merito agli aumenti della retribuzione base parametrale, si rinvia alla tabella di pagina 47 dell’Accordo in esame.

L’indennità integrativa mensile di cui all’art. 33, lettera g) del CCNL sarà aumentata dagli attuali 30 € a 50 € mensili, a partire dalla retribuzione del mese di ottobre 2018.

Come detto, tale indennità è utile come “serbatoio” cui attingere ai fini delle trattenute di cui all’art. 46, lettera C) del CCNL, in relazione cioè agli eventi morbosi che si verifichino oltre la “franchigia” prevista; l’importo annuo complessivo dell’indennità sarà pari quindi a € 420 a partire da fine 2018 e a € 600 a partire dal 2019.

Gli altri aspetti della parte economica concernono l’aumento del versamento al Fondo di Assistenza Sanitaria per i dipendenti del settore (FASDA), nella misura di € 9 mensili, a partire dalla retribuzione del mese di aprile 2017; come noto, l’art. 68 del CCNL, commi 9 e 10, stabilisce le modalità di versamento della quota con cadenza trimestrale (1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre – 1° gennaio), con riguardo al trimestre immediatamente precedente e con riferimento al personale in forza al termine rispettivamente dei singoli mesi di tale trimestre.

Conseguentemente, il versamento delle quote di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 2017 (per complessivi € 27,00 pro capite), dovrà essere effettuato illuglio 2017.

E’ stato concordato un contributo aggiuntivo pari a 10 euro mensili a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente a decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2018.

Le Parti hanno inoltre condiviso la necessità di una preliminare verifica con la COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in merito alla possibilità di iscrivere unilateralmente al Fondo Previambiente i lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato non in prova ad oggi non già iscritti, con un contributo della stessa entità di quello di cui al capoverso precedente, e con la medesima decorrenza.

Infine, con riferimento all’istituendo Fondo di Solidarietà Bilaterale (cfr. Accordo sottoscritto il 6 dicembre u.s. contestualmente all’Accordo di rinnovo contrattuale), le Parti hanno concordato l’erogazione di un contributo pari a € 10 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2019.

Trattasi, come chiarito anche nella “nota a verbale” in calce all’accordo, di un contributo aggiuntivo rispetto allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) già dovuto in forza di legge ai sensi dell’art. 29, comma 8 (e non 7 come per mero errore formale è scritto nel testo), del d. lgs. n. 148/2015.

Come da prassi, le Parti si attiveranno immediatamente presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro, al fine di avviare l’iter relativo all’aggiornamento delle tabelle di costo del lavoro, emanate con specifico decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50/2016 (il già citato “nuovo Codice degli Appalti”), il quale come noto stabilisce  che Per i contratti relativi a  lavori,  servizi e  forniture, il costo del lavoro  è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”; le stesse tabelle sono poi richiamate nell’ambito del decreto legislativo n. 50 anche in materia di verifica dell’anomalia delle offerte (art. 97, quinto comma).

***

RIEPILOGO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI

ACCORDO DI RINNOVO 06.12.2016

ANNO 2017

1.1.2017 - Prima tranche aumento retribuzione base parametrale (R.B.P.)

€ 20,00 livello 3A

1.4.2017 - Contribuzione assistenza sanitaria integrativa

€ 9 mensili

1.2.2017 – Corresponsione conpenso forfettario lordo “Una Tantum”

€ 180,00 livello 3A

1.12.2017- Seconda tranche aumento retribuzione base parametrale (R.B.P.)

€ 25,00 livello

 

ANNO 2018

1.1.2018 – Contribuzione Fondo Previambiente

€ 10,00 mensili

1.10.2018 – Aumento indennità integrativa mensile

€ 20,00 mensili

 

ANNO 2019

1.1.2019 – Contribuzione Fondo di solidarietà bilaterale

€ 10,00 mensili

1.3.2019 – Terza tranche aumento retribuzione base parametrale (R.B.P.)

€ 25,00 livello 3A

 

 

***

 

 


 

» 21.12.2016

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