AssoAmbiente

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006/2017/TO

Sulla G.U. n. 3 dell’4 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del 10 novembre 2016, n. 248 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Nell’elenco previsto dal decreto, tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, rientrano, come nella precedente normativa, anche gli“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”.

Il decreto, per quanto di interesse, si allinea con l’impianto normativo precedente al nuovo Codice dei contratti pubblici, soprattutto nella definizione di“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti” che “Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi  di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”.

Si aggiunga che, dalla lettura in combinato disposto dell’art. 89, comma 11 e dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, emerge che per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche - qualora il relativo valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori messi a gara - non è consentito fare ricorso all’avvalimento al subappalto, ove l’importo di quest’ultimo superi il 30% delle opere; inoltre il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Il decreto entrerà in vigore il 19 gennaio 2017, pertanto le sue disposizioni si applicheranno alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Nel rimandare al testo del decreto ministeriale, allegato alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

» 10.01.2017
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