Sulla G.U. n. 10 dello scorso 13 gennaio è stato pubblicato il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, in vigore dal 14 gennaio 2017.
Il presente decreto, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
Ai fini del presente decreto, per “combustibili alternativi” si intende “i combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti” e comprendono anche elettricità, idrogeno, biocarburanti (art. 2, comma 1, lettera i) del Dlgs 28/2011), combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale - compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC), e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL).
Con il presente decreto e' adottato il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III del provvedimento in oggetto, articolato nelle seguenti sezioni:
a) fornitura di elettricità per il trasporto;
b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;
c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi;
d) fornitura di gas di petrolio liquefatto - GPL per il trasporto.
Il Quadro Strategico Nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura prevede i seguenti elementi:
a) una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e dello sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, considerando eventualmente la continuità transfrontaliera;
b) gli obiettivi nazionali per la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi;
c) la valutazione della necessità di installare punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL nei porti all'esterno della rete centrale della TEN-T;
d) la valutazione della necessità di installare sistemi di fornitura di elettricità negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli aerei in stazionamento.
Segnaliamo in particolare che la disposizione riportata al comma 10 dell’art. 18 (Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale) in merito alla quale “le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus”. Nell’Allegato IV del decreto in esame è riportato l’elenco delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni del particolato PM10 dal 2009 al 2014
Nel rimandare al provvedimento in oggetto allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali saluti.