AssoAmbiente

Circolari

045/2017/TO

Pubblicato nella G. U. n. 25 del 31 gennaio 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190che introduce nuove regole per le white list al fine di combattere le infiltrazioni mafiose negli appalti.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (Circ. 69/2016), il nuovo Decreto aggiorna il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190sia con le disposizioni introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 90/2017 (convertito dalla legge 11/8/2014, n. 114) sia al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Nel nuovo decreto vengono chiariti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle white list, i dubbi derivanti da alcune ambigue formulazioni normative precedenti - su cui anche l’ANAC si era espressa – relative agli obblighi di iscrizione.

Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge [190/2012],la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco”.

Ed ancora: La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, e' la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore.

Le novità riguardano le imprese già precedentemente incisa dalla normativa sulla white list che operano nei settori (art. 1 comma 53 della legge 190/2012):

a)    trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b)    trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c)    estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)    confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)    noli a freddo di macchinari;
f)     fornitura di ferro lavorato;
g)    noli a caldo;
h)    autotrasporto per conto di terzi;
i)      guardiania dei cantieri.

Nel rimandare al decreto allegato per tutti gli ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

Cordiali saluti.

» 08.02.2017
Documenti allegati

Recenti

21 Aprile 2017
082/2017/TO
Delibera CIPE 55/2016 su FSC 2014-2020 - Piano operativo ambiente.
Leggi di +
21 Aprile 2017
098/2017/PE
Informativa ai Soci
Leggi di +
21 Aprile 2017
081/2017/CS
Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE.
Leggi di +
21 Aprile 2017
080/2017/NA
Sentenza TAR Lazio su Decreto Assimilazione.
Leggi di +
21 Aprile 2017
079/2017
ADA – DICHIARAZIONE EPRTR: Nuove modalità di trasmissione – Scadenza 30 aprile.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL