AssoAmbiente

Circolari

071/2017/MI

In attuazione di quanto convenuto con l’Accordo di rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto il 6 dicembre u.s. con riferimento all’aumento dell’orario di lavoro da 36 a 38 ore (cfr. le circolari n. 202 del 7/12/2016 e la n. 216 del 21/12/2016, oltre alle nn. 26 e 35 del 2017, specifiche in materia di orario di lavoro e pause), le Parti stipulanti hanno sottoscritto in data 7 marzo 2017 due accordi in materia di “orario di lavoro multiperiodale” e “orario flessibile” nell’obiettivo di adeguarli al nuovo orario di lavoro settimanale entrato in vigore, come noto, il 1° febbraio u.s.

In premessa, è opportuno precisare che i nuovi articolati contrattuali, che si allegano, sono entrati in vigore immediatamente e hanno sostituito, fin dal 7 marzo u.s., i precedenti articoli 18 e 19 del CCNL 21.3.2012.

Le modifiche introdotte si propongono l’obiettivo di rendere detti istituti maggiormente fruibili, anche considerando la fase di prima attuazione del nuovo orario di lavoro e la conseguente necessità, per le aziende, di poter modulare, in base alle variazioni di intensità e dei picchi dell’attività lavorativa, l’orario normale settimanale; coerentemente, sono state anche abbreviate le tempistiche relative alla fase introduttiva di entrambi gli istituti.

Per ciò che concerne l’articolo 18 (“Orario di lavoro multiperiodale”, le principali modifiche sono le seguenti:

  • il regime di orario multiperiodale può essere compreso in un arco di tempo tra le otto e le ventiquattro settimane (precedente normativa: fino a sei mesi);
  • le ore ordinarie di lavoro settimanale non possono essere inferiori a 30 ore né superiori alle 46 ore (precedente normativa: tra 30 e 42);
  • l’avvio del regime di orario multiperiodale deve essere preceduto da un esame congiunto che deve iniziare almeno novanta giorni prima (precedente normativa: quattro mesi prima) e, nello stesso ambito temporale, potranno essere contrattate eventuali tipologie di lavoratori da esentare da tale articolazione oraria;
  • i lavoratori dovranno essere informati del nuovo regime di orario almeno trenta giorni prima dell’avvio (precedente normativa: sessanta giorni); le modalità di comunicazione ai lavoratori del nuovo orario non costituiscono più materia di contrattazione;
  • per quanto concerne gli accordi aziendali già sottoscritti in materia, è stata confermata la prassi che li fa salvi, ferma rimanendo la necessità di una verifica delle parti in merito all’adeguamento di quanto previsto in tali accordi rispetto al nuovo orario di lavoro settimanale.

Per ciò che concerne l’articolo 19 (“Orario di lavoro flessibile”), le principali modifiche sono le seguenti:

  • le giornate lavorative nell’ambito delle settimane in orario flessibile potranno avere una durata non inferiore a 4 ore (precedente normativa: 3 ore) e non superiore a 9 (precedente normativa: 10 ore);
  • analogamente, le settimane lavorative potranno avere una durata compresa tra 30 e 46 ore (precedente normativa: tra 25 e 50);
  • è stato ridotto il periodo di preavviso relativo all’avvio dell’orario di lavoro flessibile: 7 giorni calendariali per periodi fino a 4 settimane consecutive e 10 giorni calendariali per periodi da 5 a 8 settimane consecutive (precedente normativa: 12 giorni calendariali);
  • è stato meglio chiarito che le ore di lavoro tra la quarantesima e la quaranteseiesima nella settimana, effettuate in regime di orario flessibile, saranno compensate con la sola maggiorazione (del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore), trattandosi di ore che poi saranno compensate nelle settimane con orario di lavoro inferiore;
  • è stata confermata la possibilità a livello aziendale di derogare ad alcuni aspetti dell’articolato contrattuale con la sola eccezione della durata del periodo in regime di orario flessibile;
  • analogamente a quanto fatto per l’orario multiperiodale, è stata confermata la prassi che fa salvi gli accordi aziendali con una riserva di verifica per i necessari adeguamenti al nuovo orario di lavoro settimanale.

Con le nuove discipline contrattuali, è stata quindi definitivamente chiarita la complementarietà dei due istituti, per cui il lavoro flessibile risponde ad esigenze improvvise (fino a otto settimane) di diversa modulazione della prestazione, più brevi nel periodo ma di quasi immediata attuazione, mentre l’orario multiperiodale risponde ad una organizzazione del lavoro programmata per periodi più lunghi, fino a 24 settimane.

In conclusione, si sottolinea il valore politico, oltre che strettamente tecnico – giuridico, della rapida condivisione dei due nuovi testi contrattuali e dell’immediata entrata in vigore, da cui si può desumere una piena convinzione di tutti le Parti contrattuali affinchè il nuovo orario di lavoro settimanale vada sollecitamente a regime anche attraverso una modulazione flessibile dell’orario stesso, maggiormente rispondente alle esigenze delle aziende, dei lavoratori, del territorio servito e degli utenti.

Cordiali saluti.

» 13.03.2017

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