In attuazione di quanto convenuto con l’Accordo di rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto il 6 dicembre u.s. con riferimento all’aumento dell’orario di lavoro da 36 a 38 ore (cfr. le circolari n. 202 del 7/12/2016 e la n. 216 del 21/12/2016, oltre alle nn. 26 e 35 del 2017, specifiche in materia di orario di lavoro e pause), le Parti stipulanti hanno sottoscritto in data 7 marzo 2017 due accordi in materia di “orario di lavoro multiperiodale” e “orario flessibile” nell’obiettivo di adeguarli al nuovo orario di lavoro settimanale entrato in vigore, come noto, il 1° febbraio u.s.
In premessa, è opportuno precisare che i nuovi articolati contrattuali, che si allegano, sono entrati in vigore immediatamente e hanno sostituito, fin dal 7 marzo u.s., i precedenti articoli 18 e 19 del CCNL 21.3.2012.
Le modifiche introdotte si propongono l’obiettivo di rendere detti istituti maggiormente fruibili, anche considerando la fase di prima attuazione del nuovo orario di lavoro e la conseguente necessità, per le aziende, di poter modulare, in base alle variazioni di intensità e dei picchi dell’attività lavorativa, l’orario normale settimanale; coerentemente, sono state anche abbreviate le tempistiche relative alla fase introduttiva di entrambi gli istituti.
Per ciò che concerne l’articolo 18 (“Orario di lavoro multiperiodale”, le principali modifiche sono le seguenti:
Per ciò che concerne l’articolo 19 (“Orario di lavoro flessibile”), le principali modifiche sono le seguenti:
Con le nuove discipline contrattuali, è stata quindi definitivamente chiarita la complementarietà dei due istituti, per cui il lavoro flessibile risponde ad esigenze improvvise (fino a otto settimane) di diversa modulazione della prestazione, più brevi nel periodo ma di quasi immediata attuazione, mentre l’orario multiperiodale risponde ad una organizzazione del lavoro programmata per periodi più lunghi, fino a 24 settimane.
In conclusione, si sottolinea il valore politico, oltre che strettamente tecnico – giuridico, della rapida condivisione dei due nuovi testi contrattuali e dell’immediata entrata in vigore, da cui si può desumere una piena convinzione di tutti le Parti contrattuali affinchè il nuovo orario di lavoro settimanale vada sollecitamente a regime anche attraverso una modulazione flessibile dell’orario stesso, maggiormente rispondente alle esigenze delle aziende, dei lavoratori, del territorio servito e degli utenti.
Cordiali saluti.