AssoAmbiente

Circolari

076/2017/CS

Lo scorso 3 marzo il MATTM ha fornito ad UNIONCAMERE un chiarimento circa il corretto funzionamento e implementazione dell’elenco pubblico istituito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti come previsto dal comma 3, art. 4 del Decreto Ministeriale n. 264/2016 su “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (v. circolare associativa n. 55/2017).

Nella nota viene evidenziato come l’istituzione di tale elenco, la cui struttura è indicata all’art. 10 “Piattaforma di scambio tra domanda e offerta” del richiamato decreto, non rappresenta un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti, ma si configura come un contenitore delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, nell’ambito delle loro attività, con finalità conoscitiva e di facilitazione degli scambi (comma 1, art. 10).

Viene inoltre chiarito come l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore non qualifica un residuo come sottoprodotto, così come la mancata iscrizione non definisce un residuo come rifiuto. Infatti la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione del produttore/utilizzatore nell’elenco, in quanto è un processo di carattere oggettivo e legato alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 184-bis “Sottoprodotto” del D.Lgs. 152/2006.

Le iscrizioni all’elenco devono essere presentate alle Camere di Commercio dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore generale o speciale, avendo riguardo all’ubicazione dell’unità produttiva dell’impresa interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto. Viene poi evidenziato che l’istituzione e la tenuta dell’elenco non prevedono alcuna attività istruttoria da parte delle Camere di Competenti.

La nota ministeriale, inoltre, fornisce chiarimenti anche in merito alla vidimazione delle schede tecniche previste dal Decreto a supporto della dimostrazione delle caratteristiche del sottoprodotto e della idoneità dello stesso ad una determinata tipologia di impiego, chiarendo come tale procedura debba seguire quella già prevista relativamente alla vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Infine la nota del MATTM sottolinea come la consultazione dell’elenco possa avvenire anche attraverso un sito unico indicato dalle Camere di Commercio purché rimanga possibile visionare i dati secondo una ripartizione territoriale, in modo che sia chiara l’appartenenza dei vari produttori/utilizzatori alla Camera di Commercio della Provincia dove sono ubicati. In considerazione di tale chiarimento Unioncamere, al fine di ridurre gli oneri per le singole Camere di Commercio, ha incaricato Ecocerved di individuare una soluzione per l’istituzione dell’elenco. Quest’ultimo pertanto metterà a disposizione delle imprese interessate, tramite il sito http://www.elencosottoprodotti.it/, un'applicazione che consentirà direttamente l'iscrizione delle unità locali che producono e utilizzano sottoprodotti nonchè la relativa consultazione delle informazioni inserite. A partire dallaseconda metà di aprile, dopo che le Camere di Commercio avranno previsto nei loro siti un link alla piattaforma, verrà attivata la scrivania telematica per poter effettuare l’iscrizione.

In allegato la nota inviata dal MATTM ad Unioncamere.

 

» 17.03.2017
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